Sentenza n. 4779/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento del provvedimento Fasc. n. -OMISSIS-, notificato in data 20.06.2024 con cui gli è stato confermato il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di conferma del divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente
Esito
Favorevole al ricorrente (detentore di armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Prefetto di Caserta aveva confermato un divieto di detenzione di armi adottato nel 2017, fondato su una precedente denuncia per minaccia nei confronti della cognata e sulla pendenza di un procedimento penale per truffa. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, contestando in particolare l’erronea qualificazione del precedente penale come minaccia aggravata, l’attualità e la consistenza dei dissidi familiari e l’insufficienza dell’istruttoria. Ha documentato che la cognata non risiedeva più nello stesso stabile dal 2017 e, nel corso del giudizio, ha depositato la sentenza di estinzione per prescrizione del reato di truffa. L’amministrazione ha sostenuto la perdurante inaffidabilità del ricorrente, valorizzando il contesto familiare, le pregresse liti e la pendenza del procedimento penale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento. Ha ribadito che il divieto di detenzione di armi non presuppone un abuso effettivo e accertato, essendo sufficiente una valutazione prognostica circa il rischio di abuso, fondata anche su fatti non penalmente rilevanti e sul contesto personale, familiare e sociale dell’interessato. Tuttavia, tale valutazione discrezionale deve essere sorretta da adeguata istruttoria e motivazione ed è sindacabile per manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento, carenza dei presupposti o difetto istruttorio. Nel caso concreto, l’amministrazione aveva erroneamente indicato il precedente come minaccia aggravata anziché semplice minaccia, aveva omesso di verificare che la cognata non risiedeva più nello stesso stabile e aveva attribuito rilievo decisivo a un procedimento per truffa risalente al 2013, relativo a un rapporto di lavoro e non all’uso delle armi. Ne risultava omessa una valutazione attuale e complessiva del permanere delle condizioni di rischio, a distanza di circa sei anni dal provvedimento originario. L’annullamento è stato disposto salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 11 e 43 R.D. n. 773/1931
Le autorizzazioni relative al porto e all’uso delle armi richiedono che l’interessato offra affidamento di osservare le norme penali, quelle poste a tutela dell’ordine pubblico e le regole di civile convivenza.
art. 39 R.D. n. 773/1931
Il potere prefettizio di vietare la detenzione di armi può essere esercitato sulla base di una valutazione prognostica dell’inaffidabilità del soggetto, senza necessità di un abuso effettivo delle armi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono stati richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il divieto di detenzione di armi può essere disposto o mantenuto anche senza un abuso effettivo e accertato, quando una valutazione prognostica, secondo il criterio del più probabile che non, evidenzi che l’interessato non offre affidamento di non abusarne.
- La valutazione prefettizia sull’affidabilità nella detenzione di armi può considerare fatti penalmente rilevanti o irrilevanti e il contesto familiare e sociale dell’interessato, ma deve fondarsi su una valutazione complessiva, concreta e attuale delle circostanze.
- La discrezionalità dell’amministrazione in materia di pubblica sicurezza non esonera dall’obbligo di svolgere un’istruttoria adeguata e di motivare l’attualità dei rischi posti a fondamento del divieto, soprattutto quando il provvedimento conferma una misura risalente nel tempo.
- È illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione il mantenimento del divieto di detenzione di armi quando l’amministrazione fondi la prognosi di rischio su una ricostruzione inesatta dei fatti, su circostanze familiari non più attuali e su un procedimento penale risalente e non collegato all’uso delle armi.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni prefettizie in materia di armi, pur limitato al controllo di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento, carenza dei presupposti e difetto istruttorio o motivazionale, consente di annullare il provvedimento quando tali vizi impediscano una cognita valutazione del rischio attuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 946/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 1664/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 1665/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 1666/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 1667/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 1668/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →