Cassazione Penale, Sentenza n. 26790/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: la condanna del Tribunale si era basata su un elemento congetturale e non su solida prova scientifica. È stato acclarato che il sito non presentava contaminazioni e che l'imputato era estraneo alla disponibilità e gestione dell'area. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché "il fatto non sussiste".
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Renna era stato condannato per la contravvenzione prevista dall'art. 245, comma 2, in relazione agli artt. 242 e 257 del d.lgs. n. 152/2006 per aver omesso di notificare alle autorità il rischio di potenziale contaminazione del sito a seguito dell'incendio di una discarica. In appello il ricorrente sostenne di essere estraneo: non era il responsabile, né il proprietario, né il gestore del sito e come legale rappresentante della Ecologica R2 S.r.l. non aveva disponibilità né operatività sul luogo; inoltre mancava prova di contaminazione, essendosi le analisi post-incendio concluse per l'assenza di contaminazioni, mentre l'unica indicazione contraria era una mera ipotesi del teste su possibile presenza di amianto.
Norme richiamate
d.lgs. n. 152 del 2006
art. 245, comma 2 in relazione agli artt. 242 e 257
La norma sanziona l'omissione di notifica del rischio di contaminazione a seguito di un evento; tuttavia la Corte ha ritenuto che tale norma può essere applicata solo se sussistono prove concrete del rischio/contaminazione e se il soggetto è effettivamente responsabile (proprietario/gestore/responsabile) dell'area; non è applicabile a soggetti estranei basandosi su ipotesi o congetture.
Massime di principio
- Per la condanna in materia ambientale occorre prova oggettiva e scientifica del rischio o della contaminazione: mere ipotesi o congetture del teste non sono sufficienti.
- La responsabilità prevista dagli artt. 242/257 d.lgs. n. 152/2006 si applica al soggetto effettivamente responsabile, proprietario o gestore del sito; non si può estendere la responsabilità a persone estranee senza prova della loro disponibilità o gestione dell'area.
- Se l'imputato è estraneo alla titolarità o gestione del sito e non sussiste prova di contaminazione, l'unica pronuncia corretta è l'assoluzione per "fatto non sussiste".
- La correlazione tra capo d'imputazione e prova emersa in dibattimento è essenziale: se manca il nesso probatorio, la condanna è ingiustificata.
- In sede di cassazione, quando emerge l'assenza del fatto o la evidente insufficienza probatoria, la Corte può annullare la sentenza impugnata senza rinvio.
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