Cassazione Penale, Sentenza n. 33161/2026 del 09/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'indagato ha proposto ricorso ex art. 311 c.p.p. contro l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP. Gli erano contestati la partecipazione ad associazione per delinquere e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, nell'ambito di un'organizzazione dedita all'utilizzazione di società cartiere, alla movimentazione e distrazione di somme e alla realizzazione di illeciti economico-finanziari. Secondo il quadro indiziario valorizzato dai giudici di merito, il ricorrente era amministratore di diritto di una società cartiera e svolgeva funzioni operative, tra cui emissione di fatture inesistenti, apertura di conti correnti, prelievi di contante e ricezione di bonifici privi di giustificazione economica. Il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 274, comma 1, lett. c), 292, comma 2, e 299 c.p.p., nonché motivazione carente, contraddittoria e illogica sul pericolo di reiterazione, sostenendo che la valutazione fosse stereotipata, non individualizzata e fondata anche su una sentenza non irrevocabile relativa a soggetti diversi, su precedenti risalenti ed eterogenei e sull'assenza di un lavoro regolare. Il secondo motivo ha censurato l'attualità del pericolo, deducendo il decorso di un significativo lasso di tempo dai fatti, la cessazione dell'operatività del gruppo, l'arresto dei promotori, l'interruzione dei rapporti con i sodali e l'assenza di condotte recenti. Il terzo motivo ha contestato la motivazione sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico, sostenendo che il ruolo del ricorrente fosse meramente esecutivo e non denotasse una capacità autonoma di riattivare l'attività criminale. La Corte ha ritenuto che tali censure mirassero a ottenere una rivalutazione del merito e degli elementi fattuali, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il controllo di legittimità sui provvedimenti cautelari è limitato alla verifica della correttezza giuridica della decisione e dell'assenza di manifeste illogicità, senza possibilità di rivalutare gli indizi, le condizioni soggettive dell'indagato o l'adeguatezza della misura. Nel merito dei motivi, ha ritenuto congrua la prognosi di reiterazione fondata sulla stabilità e organizzazione del sodalizio, sulla serialità del modus operandi, sul ruolo operativo dell'indagato, sui suoi rapporti consolidati con i vertici dell'organizzazione, sui precedenti penali e sull'assenza di fonti lecite di reddito. La Corte ha affermato che l'attualità del pericolo non richiede la previsione di una specifica e imminente occasione criminosa e può essere desunta, con motivazione individualizzata, dalla persistente capacità a delinquere, dal contesto relazionale e dalla concreta replicabilità del modello illecito, anche se i fatti sono risalenti e non risultano ulteriori condotte criminose. Ha inoltre ritenuto adeguatamente motivata l'inidoneità degli arresti domiciliari, poiché i reati potevano essere reiterati a distanza mediante strumenti informatici, contatti fiduciari e prestanome. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 311 c.p.p.
Disciplina il ricorso per cassazione contro i provvedimenti in materia cautelare personale.
art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
Richiede, per la custodia cautelare, un pericolo concreto e attuale di reiterazione di gravi delitti; la Corte precisa che l'attualità non coincide con l'imminenza di una specifica occasione criminosa.
art. 292, comma 2, c.p.p.
Impone una motivazione sulle esigenze cautelari e sulla loro valutazione individualizzata.
art. 299 c.p.p.
Riguarda la revoca e la sostituzione delle misure cautelari; la motivazione sull'inidoneità di misure meno gravose deve essere verificabile e coerente con il quadro cautelare.
art. 416 c.p.
Contestato quale reato associativo nell'ambito dell'organizzazione dedita agli illeciti economico-finanziari.
art. 8 d.lgs. 74/2000
Contestato per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti.
art. 133 c.p.
Richiamato dalla difesa in relazione alla valutazione della personalità e alla scelta della misura cautelare.
art. 616 c.p.p.
Comporta, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e, in assenza di cause escludenti la colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità cautelare la Corte di cassazione non può rivalutare gli elementi materiali, lo spessore degli indizi, le condizioni soggettive dell'indagato o l'adeguatezza della misura, ma deve limitarsi a verificare la correttezza giuridica della decisione e l'assenza di manifeste illogicità nella motivazione.
- Il provvedimento cautelare deve essere valutato come una trama argomentativa unitaria; è inammissibile una censura che isoli singoli elementi della motivazione senza confrontarsi con il loro significato complessivo.
- Il pericolo di reiterazione è concreto quando deriva da elementi reali e non ipotetici, ed è attuale quando consente una prognosi prossima rispetto all'applicazione della misura, senza necessità di individuare una specifica occasione criminosa imminente.
- La prognosi di reiterazione può fondarsi congiuntamente sulla personalità dell'indagato, sui precedenti, sulle modalità concrete del fatto, sulla stabilità dell'organizzazione criminale, sui rapporti relazionali e sulla persistente disponibilità di strumenti idonei a replicare il modello illecito.
- Il decorso del tempo dai fatti non esclude automaticamente l'attualità del pericolo quando la motivazione valorizzi, in modo individualizzato, elementi ulteriori indicativi di una radicata e persistente capacità a delinquere e della concreta replicabilità dell'attività criminale.
- La mancanza di condotte criminose recenti non è di per sé incompatibile con l'attualità del pericolo di reiterazione, se il giudice ne fornisce una spiegazione coerente con il contesto cautelare e con la personalità dell'indagato.
- Gli arresti domiciliari possono essere ritenuti inidonei quando, in relazione al modus operandi del reato e al ruolo dell'indagato, l'attività criminale possa essere proseguita a distanza tramite strumenti informatici, prestanome o contatti fiduciari.
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