Sentenza del 19/01/2021 n. 534 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 94/2021 PROCESSO TRIBUTARIO - SENTENZA - Motivazione - Requisiti minimi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della CTP che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso la cartella esattoriale n.XXX per tributi catastali 2012, deducendo nullità della sentenza per mancata motivazione e sostenendo di poter agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o del concessionario. Contestava inoltre la fondatezza della pretesa tributaria, sostenendo di non essere proprietaria degli immobili nel periodo contestato.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello. Sul punto della motivazione ha ritenuto infondato il vizio di "motivazione apparente": la sentenza impugnata, pur eventualmente non corretta, rendeva percepibile il fondamento della decisione motivando l'inammissibilità con il fatto che non era stato evocato in giudizio l'ente impositore. Sul merito ha ritenuto legittima la pretesa tributaria: la ricorrente, per successione mortis causa del coniuge, era subentrata nelle posizioni giuridiche (anche passive) del dante causa e quindi assorbiva l'attribuzione di rendita accertata e notificata nel 2012. L'appello è quindi respinto e le spese sono compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 27 D.L. 137/2020
Autorizzazione allo svolgimento dell'udienza in videoconferenza/collegamento remoto; la Commissione ha proceduto in udienza telematica ai sensi di tale norma.
Massime di principio
- La "motivazione apparente" si configura quando la decisione non rende percepibile il fondamento del giudizio, cioè quando utilizza argomentazioni oggettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento; invece una motivazione che espliciti il contenuto decisionale e la ragione di convincimento, pur se contestabile, non è apparentemente viziata.
- Chi impugna una cartella emessa dal concessionario della riscossione può proporre azione indistintamente nei confronti dell'ente impositore o del concessionario; non sussiste automaticamente un litisconsorzio necessario tra i due, ma è onere del concessionario chiamare in giudizio l'ente impositore quando ciò sia necessario.
- La mancata evocazione dell'ente impositore può essere tema decisivo ai fini dell'ammissibilità della domanda, e la corte deve motivare chiaramente per quale ragione ritiene la domanda inammissibile.
- Per successione mortis causa si trasferiscono anche le posizioni giuridiche passive del de cuius; pertanto il successore può essere ritenuto obbligato rispetto ad accertamenti e attribuzioni di rendita imputati al de cuius.
- In caso di reciproca soccombenza o di esito bilanciato tra le parti, il giudice può compensare interamente le spese processuali.
- Le udienze in remoto, ove autorizzate dalla normativa (es. art. 27 D.L. 137/2020), sono valide per lo svolgimento del processo tributario.
Testo integrale
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