Sentenza n. 224/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento riguardo al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti: - della determina n.-OMISSIS-del 27.07.2023, con cui è stato disposto il trasferimento d'autorità del ricorrente; - della nota del 22.07.2023; - della nota del 24.07.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: trasferimento d'autorità presso una stazione Carabinieri Forestale, unitamente alle note istruttorie poste a fondamento dell'atto
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con ricorso principale e motivi aggiunti, la determina del 27 luglio 2023 con cui era stato disposto il suo trasferimento d'autorità presso una stazione Carabinieri Forestale, invece dell'assegnazione richiesta presso un Nucleo Tutela Biodiversità. L'amministrazione aveva giustificato la destinazione facendo riferimento a presunti rapporti conflittuali del ricorrente con l'ex coniuge, alla presenza nella provincia del fratello, imprenditore agricolo secondo l'amministrazione, e della sorella, avvocato, la quale aveva assunto la difesa della controparte di una congiunta del superiore gerarchico del ricorrente in una controversia relativa al taglio abusivo di alberi. Il ricorrente ha dedotto difetto di motivazione, violazione del d.P.R. n. 90/2010 ed eccesso di potere, anche nelle figure dello sviamento, del difetto di istruttoria e del difetto dei presupposti. Ha sostenuto che il trasferimento avesse natura sostanzialmente disciplinare, essendo fondato su condotte riferibili alla sorella e non a lui, che non sussistesse alcuna incompatibilità ambientale e che la precedente documentazione amministrativa avesse escluso motivi ostativi all'assegnazione richiesta. Il Ministero ha sostenuto che l'atto fosse invece una prima assegnazione conseguente al superamento di un concorso interno per Allievi Marescialli e che la sede individuata fosse congrua, ragionevole e prossima alla residenza del militare, oltre che dotata di alloggio di servizio.
La decisione
Il TAR ha riqualificato la destinazione presso la nuova sede come trasferimento d'autorità per motivi di opportunità e incompatibilità ambientale, anche perché così espressamente qualificata dall'amministrazione, escludendo la tesi della prima assegnazione prospettata in giudizio. Ha ricordato che tale trasferimento non ha natura sanzionatoria o disciplinare e presuppone l'esistenza oggettiva di una situazione di fatto lesiva del prestigio, del decoro o della funzionalità dell'amministrazione, collegata alla permanenza del dipendente in una determinata sede. Pur riconoscendo l'ampia discrezionalità amministrativa, il giudice ha rilevato che dagli atti non emergeva un adeguato fondamento per l'incompatibilità: la professione forense della sorella, di per sé, non dimostrava alcun profilo ostativo; le tensioni con l'ex coniuge erano prive di riscontro, mentre risultava un accordo per lo scioglimento del matrimonio del 2016; quanto alle vicende relative al precedente servizio, mancava una valutazione adeguata della loro concreta portata e della loro attuale incidenza sull'incompatibilità. Sono state quindi accolte le censure di eccesso di potere per difetto dei presupposti e di difetto di motivazione. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati accolti, con annullamento del provvedimento impugnato e salvezza del riesercizio del potere amministrativo. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
d.P.R. 28 febbraio 2012, n. 90
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione, ma la sentenza fonda l'accoglimento principalmente sul difetto dei presupposti e della motivazione del trasferimento d'autorità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato nel dispositivo quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato nel dispositivo a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, ai fini dell'oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Il trasferimento d'autorità per motivi di opportunità o incompatibilità ambientale non ha natura sanzionatoria o disciplinare, ma presuppone l'esistenza oggettiva di una situazione di fatto lesiva del prestigio, del decoro o della funzionalità dell'amministrazione, collegata alla permanenza del dipendente in una determinata sede.
- La discrezionalità dell'amministrazione nell'adottare un trasferimento d'autorità è ampia, ma resta sindacabile dal giudice amministrativo per grave e manifesta illogicità, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, incompletezza dell'istruttoria e insufficienza della motivazione.
- La mera presenza nella sede di un familiare che esercita la professione forense, non accompagnata dall'indicazione di concreti rapporti di interferenza con le funzioni del militare o con l'attività dell'amministrazione, non dimostra di per sé una situazione di incompatibilità ambientale.
- Un trasferimento fondato su vicende personali o familiari richiede una verifica concreta della loro effettiva sussistenza, della loro portata e della loro attuale incidenza sull'incompatibilità; non è sufficiente il richiamo a circostanze non riscontrate o non adeguatamente valutate.
- Quando l'amministrazione qualifica espressamente la destinazione come trasferimento d'autorità basato su profili di incompatibilità, non può sostenerne in giudizio la diversa natura di prima assegnazione per sottrarla al controllo relativo ai presupposti propri del trasferimento d'autorità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 299/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 300/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 301/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 303/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 304/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 305/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →