Sentenza del 30/09/2015 n. 19415 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento per IVA, IRPEG e IRAP relative al 2004, fondato sulla maggiore redditività risultante dagli studi di settore e sull'asserita inattendibilità delle scritture contabili. L'Agenzia ha contestato, tra l'altro, la specificità dell'appello della società e la possibilità per la Commissione tributaria regionale di esaminare per la prima volta in appello il vizio derivante dall'omesso contraddittorio preventivo. La Corte ha ritenuto specifici i motivi dell'appello della società, ma ha stabilito che la violazione delle regole sul contraddittorio preventivo costituisce un vizio di legittimità dell'atto impositivo, qualificabile come eccezione in senso stretto, che deve essere dedotto nel ricorso introduttivo e non può essere proposto per la prima volta in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia limitatamente al secondo motivo, ha dichiarato infondato il primo motivo e assorbito il terzo. Ha inoltre dichiarato assorbito il ricorso incidentale della società relativo alle spese. La sentenza della CTR Abruzzo, che aveva annullato l'avviso di accertamento per omesso contraddittorio preventivo, è stata cassata con rinvio ad altra composizione della CTR, che dovrà riesaminare i motivi di gravame ammissibili e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1
L'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione.
Il requisito della specificità è valutato in concreto: l'appello è ammissibile quando consente di individuare le statuizioni contestate e le ragioni della critica, senza formalismi eccessivi né necessità di indicare sempre le norme violate.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili. Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio.
Il divieto impedisce di introdurre per la prima volta in appello eccezioni in senso stretto, tra cui i vizi di invalidità dell'atto impositivo derivanti dalla violazione di norme procedimentali. Restano invece proponibili le mere difese e le eccezioni improprie.
Legge n. 212 del 2000, art. 12
Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste.
L'omesso contraddittorio preventivo, quando applicabile, integra un vizio di legittimità del procedimento e dell'avviso, ma non una nullità radicale o inesistenza dell'atto; tale vizio deve essere specificamente dedotto tempestivamente dal contribuente.
Codice di procedura civile, art. 342
L'appello deve essere motivato.
La specificità dei motivi d'appello va verificata sostanzialmente, considerando se il giudice e la controparte siano posti in condizione di comprendere le censure e le decisioni impugnate.
Legge n. 241 del 1990, art. 21-septies
È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
La Corte ha escluso che l'omesso contraddittorio preventivo rientri nella nullità radicale prevista dalla norma, trattandosi di violazione di legge e di cattivo esercizio di un potere esistente.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19
Sono impugnabili gli atti tributari espressamente indicati dalla legge.
Il processo tributario ha natura impugnatoria: l'oggetto del giudizio è delimitato dall'atto impugnato e dai motivi dedotti dal contribuente nel ricorso introduttivo.
Massime di principio
- Nel processo tributario il contribuente deve indicare già nel ricorso di primo grado tutti i vizi specifici dell'avviso di accertamento, compresi quelli procedimentali; non è normalmente possibile introdurli per la prima volta in appello.
- La qualificazione legislativa di un vizio come "nullità" non implica automaticamente la sua rilevabilità d'ufficio: occorre verificare se si tratta di nullità radicale o, più frequentemente, di annullabilità per violazione di legge.
- L'omesso contraddittorio preventivo, quando previsto, è generalmente un vizio di legittimità dell'atto impositivo e deve essere tempestivamente eccepito dal contribuente.
- Le mere contestazioni dei presupposti sostanziali della pretesa fiscale possono essere difese anche in appello, mentre la denuncia di vizi di validità dell'atto o del procedimento costituisce normalmente un'eccezione in senso stretto.
- Un appello non deve rispettare formule sacramentali: è sufficiente che individui con chiarezza la decisione contestata e le ragioni per cui dovrebbe essere riformata.
- Quando una sentenza viene cassata con rinvio, la parte non è automaticamente dichiarata vincitrice nel merito: il giudice di rinvio deve riesaminare le questioni ancora ammissibili e decidere nuovamente anche sulle spese.
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