Sentenza n. 13490/2026 - Roma, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Velletri - Sezione Lavoro n. 568 del 15/04/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Velletri – Sezione Lavoro n. 568/2025, relativa all’attivazione della Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario Carta docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Velletri – Sezione Lavoro n. 568 del 15 aprile 2025, passata in giudicato per mancata impugnazione del Ministero. La sentenza aveva accertato il diritto del ricorrente a usufruire della Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2022/2023 e aveva condannato il Ministero ad attivarla, con accredito di euro 500,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria riconosciuti nel titolo esecutivo. Il titolo era stato notificato all’Amministrazione ed era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, il Ministero era rimasto inerte e non si era costituito nel giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il giudicato del giudice ordinario costituiva un titolo esecutivo ritualmente notificato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Poiché l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza, il Tribunale ha ordinato al Ministero di attivare in favore del ricorrente la Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2022/2023, accreditando euro 500,00 oltre agli accessori riconosciuti nel titolo, entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, incaricato di provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, previa richiesta del ricorrente. Il TAR ha escluso, allo stato, la condanna al pagamento di penalità di mora, riservandone l’eventuale applicazione in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato, fissando il termine per adempiere e nominando, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione delle pronunce esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche deve essere decorso prima della proposizione dell’azione esecutiva; nel caso concreto il termine era infruttuosamente decorso.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
La norma individua il beneficio della Carta elettronica del docente, riconosciuto al ricorrente dalla sentenza del giudice ordinario per l’anno scolastico 2022/2023.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può conoscere dell’azione di ottemperanza diretta all’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando il titolo sia stato ritualmente notificato all’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- L’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione di un giudicato accertata sulla base del titolo esecutivo e della mancata esecuzione impone l’accoglimento dell’azione di ottemperanza e l’ordine di adempiere entro un termine determinato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l’intervento al decorso infruttuoso del termine assegnato all’Amministrazione e alla richiesta della parte interessata.
- La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente: il giudice può riservarne la valutazione a una fase successiva, in caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato con la sentenza di ottemperanza.
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