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Ordinanza

Ordinanza n. 157/2026 - Catania, Sezione 1

per l’ottemperanza alla sentenza n. 1947/20 del 28 luglio 2020, resa inter partes dal T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I.

Giustizia amministrativa202100028

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del commissario ad acta nell’esecuzione della sentenza del TAR Sicilia n. 1947/2020, oggetto di precedenti provvedimenti nel giudizio di ottemperanza

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Nel giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 1947/2020, la parte ricorrente ha chiesto la sostituzione del commissario ad acta, lamentandone l’inerzia rispetto agli incombenti stabiliti dall’ordinanza del TAR n. 2538/2025. Il commissario ha successivamente chiesto una proroga del termine per completare le attività tecnico-estimative necessarie ad applicare i criteri fissati nella sentenza. Prima della decisione, la ricorrente ha comunicato che il commissario aveva adottato la deliberazione n. 2 del 22 dicembre 2025, con la quale era stato dato completo adempimento al giudicato, chiedendo quindi la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha concesso al commissario ad acta la proroga, decorrente senza soluzione di continuità dalla scadenza del precedente termine sino all’adozione della deliberazione commissariale del 22 dicembre 2025. La proroga è stata ritenuta giustificata dalla natura dell’incarico e dall’intervenuta conclusione del procedimento. Poiché la deliberazione ha dato completo adempimento alla sentenza, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’istanza di sostituzione del commissario proposta dalla ricorrente. Nulla per le spese della fase.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il commissario ad acta completa gli adempimenti necessari e dà integrale esecuzione al giudicato prima della decisione sull’istanza relativa alla sua inerzia o sostituzione, viene meno l’interesse attuale alla decisione e può essere dichiarata cessata la materia del contendere.
  • La proroga del termine assegnato al commissario ad acta può essere concessa anche con decorrenza continuativa dalla scadenza del termine precedente fino al completamento delle attività, quando sia giustificata dalla natura dell’incarico e l’attività commissariale si sia nel frattempo conclusa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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