Sentenza del 04/03/2016 n. 2120 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - Operazioni inesistenti - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è favorevole all'Amministrazione finanziaria: quando essa contesta concretamente l'inesistenza delle operazioni, l'onere probatorio si trasferisce sul contribuente, il quale deve fornire elementi effettivi e complessivi sull'esistenza e sulla genuinità delle operazioni. I soli mezzi di pagamento costituiscono un elemento meramente indiziario e non provano autonomamente la spettanza della detrazione IVA.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la detrazione dell'IVA relativa a fatture ritenute riferibili a operazioni inesistenti. In presenza di tale contestazione, il contribuente deve dimostrare la legittimità delle operazioni e di aver adottato tutte le misure ragionevoli per verificare che esse non fossero inserite in un più ampio disegno fraudolento. La semplice esibizione dei pagamenti effettuati non è sufficiente, poiché anche i pagamenti possono essere utilizzati fittiziamente.
Massime di principio
- In caso di contestazione di fatture per operazioni inesistenti, il contribuente deve dimostrare non solo l'avvenuto pagamento, ma l'effettiva esistenza delle operazioni e la loro estraneità a frodi.
- La prova deve essere valutata complessivamente e può comprendere contratti, ordini, documenti di trasporto, corrispondenza commerciale, prestazioni ricevute, congruità economica e tracciabilità dell'operazione.
- I pagamenti bancari o altri mezzi di pagamento tracciabili non sono, da soli, sufficienti a dimostrare la genuinità dell'operazione, perché possono essere predisposti anche nell'ambito di meccanismi fraudolenti.
- Il contribuente deve dimostrare di aver adottato controlli e cautele ragionevoli, proporzionati alle circostanze, per escludere il coinvolgimento dell'operazione in una frode IVA.
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