Cassazione Penale, Sentenza n. 14641/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza di convalida (28/08/2023) del provvedimento del Questore di Como (17/08/2023) che gli imponeva il divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive e l'obbligo di comparire in Questura. Il motivo unico dedotto è la violazione del diritto al contraddittorio per presunta inosservanza del termine minimo di 48 ore necessario fra la notificazione del provvedimento (notificato il 26/08/2023 ore 11:20) e la convalida del G.I.P., dal momento che nell'ordinanza di convalida non è indicato l'orario di emissione e non è possibile accertare se il G.I.P. abbia rispettato il termine di 48 ore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Richiamando la giurisprudenza consolidata, ha affermato che la convalida non può intervenire prima del decorso di 48 ore dalla notifica, salvo che il destinatario abbia comunque esercitato le proprie facoltà difensive. Nel caso di specie il ricorrente ha inviato via PEC il 28/08/2023 alle ore 11:21 una memoria difensiva che il G.I.P. ha espressamente dato per ricevuta nell'ordinanza; ne consegue che la convalida è avvenuta dopo le 11:21 del 28/08/2023 e quindi nel rispetto del termine minimo. Inoltre, la Corte ha rilevato che, con riguardo alla richiesta del P.M., la convalida intervenuta entro 96 ore dalla notifica è conforme all'orientamento maggioritario. Per questi motivi il ricorso è infondato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016)
Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016
Principio secondo cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e presentare deduzioni al giudice della convalida; la convalida non può intervenire prima delle 48 ore successive alla notificazione salvo che l'interessato abbia comunque esercitato le facoltà difensive.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020)
Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020
Conferma che l'inosservanza del termine di 48 ore incide sul diritto di difesa e può determinare nullità, ma se l'interessato ha esercitato le difese la mera violazione formale del termine non invalida automaticamente la convalida.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 3, n. 24260 del 28/04/2023)
Sez. 3, n. 24260 del 28/04/2023
L'omessa indicazione dell'orario di deposito dell'ordinanza non comporta la caducazione della misura se dagli atti è desumibile che il termine dilatorio di 48 ore è stato rispettato.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 3, n. 41170 del 21/09/2021)
Sez. 3, n. 41170 del 21/09/2021
Orientamento secondo cui il mancato rispetto, da parte del P.M., del termine di 48 ore non determina l'inefficacia della misura se la convalida è intervenuta comunque entro il termine complessivo di 96 ore dalla notificazione.
Massime di principio
- La convalida del provvedimento questorile che impone l'obbligo di presentazione non può normalmente intervenire prima delle 48 ore dalla notificazione, termine necessario per garantire il contraddittorio e l'effettivo esercizio delle difese.
- Se il destinatario ha comunque esercitato le sue facoltà difensive (ad es. inviando memorie o deduzioni prima della convalida), la violazione formale del termine di 48 ore non comporta necessariamente la nullità della convalida.
- L'assenza dell'indicazione dell'orario di emissione dell'ordinanza non è decisiva se dagli atti processuali risulta in modo incontrovertibile che la convalida è stata resa dopo il momento utile (es. quando il giudice prende atto di una memoria pervenuta in un preciso orario).
- Con riguardo all'intervento del pubblico ministero, la giurisprudenza ammette che la convalida sia efficace se la richiesta del P.M. e la convalida del G.I.P. rientrano comunque nel termine complessivo di 96 ore dalla notificazione del provvedimento questorile.
- In situazioni analoghe è consigliabile provare tempestivamente l'esercizio delle difese (ad esempio invio PEC di memorie con data e ora) e verificare negli atti la presa d'atto da parte del giudice; l'assenza di tale prova aumenta la probabilità di successo di un ricorso per violazione del diritto di difesa.
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