Cassazione Penale, Sentenza n. 10923/2024 del 14/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per ricettazione. Malorgio deduce violazione di legge e vizio motivazionale per mancata riqualificazione del fatto nella contravvenzione di cui all'art. 712 c.p. e per inesistenza del dolo, sostenendo di essere stato tratto in inganno. Rossetti propone quattro motivi: (i) omesso rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore (certificato inviato via PEC); (ii) mancata riqualificazione in art. 712 c.p. e carenza di prova del dolo; (iii) vizio di motivazione; (iv) mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.
La decisione
Per Malorgio: ricorso dichiarato inammissibile per genericità e ripetizione delle censure già svolte in appello; confermata la valutazione della Corte d'appello circa la sussistenza del dolo (anche come dolo eventuale) e l'esclusione dell'art. 712 c.p. Per Rossetti: ricorso inammissibile nei primi tre motivi (generici o infondati); invece la Corte di cassazione ha annullato parzialmente la sentenza nei confronti di Rossetti per l'omessa pronuncia sulla causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio su quel punto. Condanna dei ricorrenti alle spese processuali e, per l'inammissibilità di Malorgio, condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 712 cod. pen.
La Corte ha ritenuto irrilevante la mancata partecipazione alle operazioni di "ripulitura": ove sia dato conto di elementi che rendono conoscibile la provenienza illecita e sussista la rappresentazione e accettazione del rischio (dolo eventuale), il fatto non va ricondotto alla contravvenzione dell'art. 712 c.p.
art. 131-bis cod. pen.
La norma prevede una causa di non punibilità; la Corte di appello non ha pronunciato specificamente sulla sua applicazione e la Cassazione ha ritenuto necessario un nuovo esame, disponendo l'annullamento limitato per omessa pronuncia.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Secondo la Corte, l'insufficienza della motivazione non è un vizio deducibile ai sensi di questa lett. e), pertanto deduzioni generiche su carenza motivazionale non sono ammissibili come motivo di cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Cassazione ha disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ai sensi di questa norma.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. L. 18/12/2020 n.176) e art. 94, comma 2, d.lgs. 10/10/2022 n.150
Il procedimento in Cassazione è stato trattato per iscritto in assenza di tempestiva richiesta di discussione orale; la Corte ha richiamato la normativa che disciplina la trattazione scritta.
Massime di principio
- I motivi di cassazione devono essere specifici e confrontare puntualmente le argomentazioni della decisione impugnata; la mera ripetizione delle censure di grado precedente o affermazioni apodittiche determinano l'inammissibilità.
- La distinzione tra ricettazione e la contravvenzione di cui all'art. 712 c.p. si decide in base alla conoscenza o alla rappresentazione e accettazione del rischio (dolo eventuale): l'assenza di partecipazione materiale a operazioni contrarie non esclude automaticamente il dolo.
- Se il giudice di merito omette di pronunciarsi su una causa di non punibilità (es. art. 131-bis c.p.), ciò costituisce vizio correggibile in Cassazione con annullamento limitato e rinvio per nuovo esame sulla questione specifica.
- Le richieste di rinvio d'udienza per legittimo impedimento del difensore inviate via PEC devono essere tempestive e va data prova dell'effettiva ricezione da parte della cancelleria; l'invio all'ultimo minuto senza dimostrazione della ricezione può non essere rilevante.
- Eccepire genericamente la carenza di motivazione non è efficace in Cassazione: le censure devono indicare concretamente le parti della motivazione contestata e gli elementi posti a base della censura.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'applicazione di ammende (es. pagamento alla cassa delle ammende).
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