Cassazione Civile, Ordinanza n. 15554/2023 del 01/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia origina da un'esecuzione presso terzi promossa da una professionista nei confronti di un terzo pignorato, poi individuato in un istituto di credito. Il giudice dell'esecuzione aveva emesso ordinanza di assegnazione delle somme ex art. 553 c.p.c.; il tribunale ha poi confermato la decisione di primo grado che aveva accolto l'opposizione del terzo pignorato, ritenendo che l'ordinanza di assegnazione delimitasse il debito del terzo alla sola sorte capitale ivi indicata, al lordo di IVA e CPA, senza interessi legali e senza spese successive, e che fossero escluse anche le spese del precetto, inefficace verso il terzo. Ha inoltre ritenuto corretto il comportamento del terzo che aveva applicato la ritenuta fiscale sull'intera somma, non essendo le spese dell'ordinanza distinte. La ricorrente ha proposto sei motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario sulla questione della ritenuta d'acconto; 2) violazione del litisconsorzio necessario per mancata chiamata dell'amministrazione finanziaria; 3) erronea valutazione delle prove sulla consegna dell'assegno circolare; 4) violazione di norme sostanziali e processuali per avere limitato il debito alle sole somme dell'ordinanza di assegnazione, senza considerare precetto, interessi e spese ex lege; 5) violazione di norme sull'adempimento per avere ritenuto legittimo l'omesso pagamento del precetto; 6) censura sulla legittimità e misura della ritenuta fiscale, che sarebbe stata applicata in eccesso e senza considerare il criterio di cassa per i professionisti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito sulla rivalsa delle ritenute alla fonte appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella tributaria; per conseguenza, l'amministrazione finanziaria non è litisconsorte necessario, trattandosi di rapporto privatistico autonomo rispetto a quello tributario, salvo il potere del giudice ordinario di disapplicare incidentalmente l'atto impositivo o sospendere il giudizio se pende controversia tributaria. Ha respinto il terzo motivo perché mirava a contestare un accertamento di fatto ormai consolidato in merito alla corresponsione delle somme mediante assegno circolare, valutazione non censurabile in sede di legittimità. Ha dichiarato inammissibili e comunque infondati il quarto e il quinto motivo: inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla peculiarità dell'esecuzione presso terzi; infondati perché, secondo la giurisprudenza richiamata, l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. costituisce titolo esecutivo nei limiti della somma assegnata e produce efficacia nei confronti del terzo dal momento in cui gli sia portata a conoscenza o dal diverso momento indicato nell'ordinanza stessa. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non essendo chiaramente indicati i vizi della sentenza e il punto oggetto di censura. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 37 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; la Corte ha escluso la fondatezza della censura
art. 112 c.p.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate nei motivi di ricorso; la Corte non ha ravvisato violazione decisiva
art. 102 c.p.c.
invocato per lamentare la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'amministrazione finanziaria; la Corte ha escluso il litisconsorzio necessario
art. 115 c.p.c.
richiamato per contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto la censura diretta a un accertamento di merito
art. 116 c.p.c.
richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile o infondata
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte non ha accolto la censura
art. 1360 c.c.
richiamato insieme ad altre norme per sostenere l'erronea delimitazione del debito; la Corte ha ritenuto il motivo non idoneo a colpire la ratio
art. 2938 c.c.
richiamato dalla ricorrente nel quarto motivo; la Corte non ne ha tratto conseguenze favorevoli alla ricorrente
art. 2943 c.c.
richiamato nel quarto motivo; la Corte ha respinto la censura
art. 2945 c.c.
richiamato nel quarto motivo; la Corte ha respinto la censura
art. 2953 c.c.
richiamato nel quarto motivo; la Corte ha respinto la censura
art. 617 c.p.c.
richiamato nel quarto motivo; la Corte ha rilevato l'inammissibilità per mancato confronto con la ratio decidendi
art. 345 c.p.c.
richiamato nel quarto motivo; la Corte ha respinto la censura
art. 553 c.p.c.
l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. è stata qualificata come titolo esecutivo nei limiti della somma assegnata, efficace verso il terzo dal momento della sua conoscenza o dal diverso momento indicato
art. 541 c.p.c.
richiamato nel quarto motivo; non ha inciso sull'esito
art. 542 c.p.c.
richiamato nel quarto motivo; non ha inciso sull'esito
art. 1181 c.c.
richiamato nel quinto motivo in tema di adempimento; la Corte ha ritenuto la censura infondata
art. 1112 c.c.
richiamato nel quinto motivo; la Corte non lo ha ritenuto decisivo
art. 118 c.p.c.
richiamato nel sesto motivo; la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per difetto di specificità
art. 600/73
richiamato congiuntamente al DPR 633/72 per contestare la ritenuta fiscale; la censura è stata dichiarata inammissibile
DPR 633/72
richiamato congiuntamente al DPR 600/73 sulla ritenuta fiscale; la censura è stata dichiarata inammissibile
art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002
la Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 295 c.p.c.
richiamato dalla Corte per affermare la possibilità di sospensione del giudizio in presenza di contemporanea pendenza del giudizio tributario
Massime di principio
- Le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito sulla rivalsa delle ritenute operate e versate non appartengono alla giurisdizione tributaria, ma a quella del giudice ordinario, perché attengono a un rapporto di natura privatistica distinto dal rapporto tributario.
- In tali controversie l'amministrazione finanziaria non è, di regola, litisconsorte necessario, poiché la decisione sul rapporto interno tra sostituto e sostituito non coincide con la decisione sulla legittimità della pretesa fiscale.
- L'ordinanza di assegnazione nell'esecuzione presso terzi costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo pignorato solo nei limiti della somma assegnata e produce efficacia dal momento in cui è portata a conoscenza del terzo, o dal momento successivo espressamente indicato nell'ordinanza.
- In sede di legittimità non sono scrutinabili censure che mirano solo a rivalutare un accertamento di fatto già compiuto dai giudici di merito, salvo i limiti propri del controllo sulla motivazione e sulla specificità dei motivi.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata e deve essere specifico; in difetto, il motivo è inammissibile.
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