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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04418/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione emesso dall'amministrazione finanziaria dopo che un soggetto aveva ceduto a una società le quote sociali detenute in un'altra società: l'Ufficio riteneva che l'operazione integrasse in realtà una cessione di ramo d'azienda, con conseguente applicazione proporzionale delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, e non una mera cessione di quote tassata in misura fissa. I destinatari degli avvisi impugnavano gli atti, prima in primo grado e poi in appello, senza successo. In sede di legittimità la Corte aveva accolto il ricorso e disposto il rinvio al giudice dell'appello, ma nell'ordinanza n. 1544/2022 aveva indicato, in motivazione e nel dispositivo, il rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia anziché alla Commissione tributaria regionale del Lazio, che era il giudice che aveva pronunciato la decisione cassata. Con la presente istanza si chiedeva la correzione di tale indicazione, deducendo che si trattasse di un errore materiale. L'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.

La decisione

La Corte ha ritenuto che dalla precedente ordinanza non emergesse alcuna ragione per un rinvio a un giudice regionale diverso da quello che aveva pronunciato la sentenza impugnata; ha quindi qualificato l'indicazione della Commissione tributaria regionale della Lombardia come errore materiale e ha accolto l'istanza di correzione. La correzione è stata disposta sia in motivazione sia nel dispositivo, sostituendo l'espressione errata con "Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio". La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui nel procedimento di correzione degli errori materiali non si provvede sulle spese, per la natura amministrativa del procedimento e l'assenza di una parte soccombente in senso proprio.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    richiamato come base del procedimento di correzione degli errori materiali; nel relativo procedimento non si pronuncia sulle spese.

  • art. 391-bis c.p.c.

    richiamato in combinazione con l'art. 287 c.p.c. quale disciplina del procedimento di correzione degli errori materiali in Cassazione.

Massime di principio

  • Se in una decisione di legittimità il rinvio è indicato a un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza cassata, e dal testo della decisione non emerge alcuna ragione giustificativa di tale scelta, l'errore può essere qualificato come errore materiale correggibile.
  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. non è ammessa statuizione sulle spese processuali, perché si tratta di un procedimento di natura amministrativa privo di una parte soccombente in senso tecnico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

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