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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2226

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2226 della Commissione, del 29 ottobre 2025, recante trecentocinquantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

Normativa europea32025R2226

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, che contiene l’elenco dei soggetti sottoposti a congelamento di fondi e risorse economiche per i legami con ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. La modifica recepisce l’aggiornamento deciso il 16 ottobre 2025 dal comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L’intervento consiste nella sostituzione della voce identificativa di una persona fisica, con indicazione di nuovi dati anagrafici, alias, documento di identità e ulteriori informazioni identificative.

Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 per aggiornare i dati identificativi di una persona soggetta a misure restrittive relative a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ambito del regime sanzionatorio UE previsto dal regolamento (CE) n. 881/2002, con effetti su tutti gli Stati membri e su tutte le persone fisiche e giuridiche che devono osservare il congelamento di fondi e risorse economiche nei confronti delle persone, gruppi ed entità elencati nell’allegato I. Il presente atto interviene in particolare sulla voce relativa a una persona fisica già iscritta nell’elenco, aggiornandone i dati identificativi e gli alias. Non introduce un nuovo regime sostanziale, ma modifica un elenco sanzionatorio esistente in coerenza con una decisione del comitato sanzioni ONU.

Modifica dell’elenco sanzionatorio UE relativo a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2226 della Commissione attua una modifica puntuale del regime sanzionatorio previsto dal regolamento (CE) n. 881/2002. L’atto nasce dall’aggiornamento adottato il 16 ottobre 2025 dal comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU istituito dalle risoluzioni 1267(1999), 1989(2011) e 2253(2015), e adegua di conseguenza l’elenco delle persone fisiche soggette a congelamento di fondi e risorse economiche.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento (CE) n. 881/2002 costituisce la base del sistema UE di misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. L’allegato I contiene l’elenco dei soggetti colpiti dal congelamento; il presente regolamento di esecuzione interviene esclusivamente su tale allegato, senza incidere sulla struttura generale del regime sanzionatorio.

Ambito della modifica

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda l’elenco delle "Persone fisiche" e sostituisce una specifica voce identificativa.

Contenuto dell’aggiornamento nominativo

La voce relativa a "Abu Mohammed Al-Jawlani" viene sostituita con quella riferita ad "Ahmad Hussain Al-Sharaa". Il nuovo dato comprende:

  • nome nella grafia originale;
  • alias certi e incerti, con indicazione di traslitterazioni e nome di battaglia;
  • data e luogo di nascita;
  • cittadinanza siriana;
  • indirizzi noti e indicazione di attività in Siria da gennaio 2025;
  • numero di passaporto siriano rilasciato l’1.2.2025;
  • ulteriori informazioni personali, tra cui i nomi dei genitori, il ruolo di leader di Al-Nusrah Front for the People of the Levant dal gennaio 2012, il collegamento ad Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri e la qualifica di ricercato dalle forze di sicurezza irachene;
  • caratteristiche fisiche e disponibilità della foto per l’avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza ONU.

Resta confermata la data di designazione di cui all’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i), pari al 24.7.2013.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, come tipico degli atti di esecuzione in materia sanzionatoria.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda l’elenco delle persone fisiche soggette a congelamento di fondi e risorse economiche.

Aggiornamento della voce identificativa interessata

Nell’allegato è sostituita la voce relativa a "Abu Mohammed Al-Jawlani" con la nuova voce "Ahmad Hussain Al-Sharaa", includendo grafie originali, alias certi e incerti, data e luogo di nascita, cittadinanza, indirizzi, numero di passaporto, altre informazioni personali e professionali, nonché la data di designazione del 24.7.2013.

Base dell’aggiornamento sanzionatorio ONU

La modifica deriva dalla decisione del 16 ottobre 2025 del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito dalle risoluzioni 1267(1999), 1989(2011) e 2253(2015), che ha aggiornato l’elenco dei soggetti sottoposti a congelamento.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunecongelamento di capitalilotta al terrorismo

Testo integrale

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