Sentenza del 01/10/2020 n. 2756 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Contratto di finanziamento-Assoggettamento ad imposta fissa - Successivo scioglimento del rapporto contrattuale - Costituisce ritrattazione bilaterale del contratto - Conclusione di un nuovo negozio giuridico - Imposta di registro in misura proporzionale - Applicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa CTR ha respinto l'appello confermando la decisione di primo grado: lo scioglimento del rapporto per mutuo dissenso è considerato ritrattazione bilaterale che dà luogo a un nuovo negozio giuridico (solutorio e liberatorio) con efficacia ex nunc; conseguentemente l'atto di risoluzione è soggetto all'imposta di registro in misura proporzionale (0,50%) ai sensi dell'art. 28 co. 2 D.P.R. 131/1986. Spese compensate.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sull'imposizione dell'atto di risoluzione di un contratto di finanziamento: la ricorrente sosteneva che la risoluzione del finanziamento del 3.6.2016 dovesse essere assoggettata all'imposta di registro in misura fissa (art. 40 D.P.R. 131/1986) perché il contratto originario aveva natura finanziaria e rientrava nell'ambito IVA. L'Agenzia ha applicato invece l'imposta di registro in misura proporzionale (0,50%) con avviso di liquidazione, sostenendo che lo scioglimento per mutuo dissenso costituisce un nuovo negozio giuridico di natura solutoria e liberatoria per il quale è dovuta l'imposta proporzionale ai sensi dell'art. 28 co. 2 D.P.R. 131/1986.
Norme richiamate
art. 28 co. 2 D.P.R. 131/1986
L'art. 28 co. 2 è stato interpretato nel senso che gli atti che comportano prestazioni derivanti dalla risoluzione di rapporti contrattuali — come la ritrattazione bilaterale/nuovo negozio solutorio ex nunc — sono soggetti all'imposta di registro in misura proporzionale.
art. 40 D.P.R. 131/1986
L'art. 40 disciplina l'applicazione dell'imposta in misura fissa per alcune categorie di atti (es. quelli aventi natura finanziaria e rientranti nell'IVA). La Corte regionale ha ritenuto però che l'atto di risoluzione, pur riferito a un contratto originariamente finanziario, costituisce un nuovo negozio non riconducibile automaticamente alla stessa tassazione fissa del contratto originario.
Massime di principio
- La risoluzione consensuale (mutuo dissenso) di un contratto può costituire una ritrattazione bilaterale che dà vita a un nuovo negozio giuridico; se tale atto ha natura solutoria/liberatoria e determina prestazioni, si applica l'imposta di registro in misura proporzionale (art. 28 co.2 DPR 131/86).
- Il fatto che il contratto originario fosse soggetto a imposta fissa per natura finanziaria/IVA non determina automaticamente la stessa tassazione per l'atto di risoluzione: occorre valutare la natura giuridica dell'atto risolutivo.
- Per stabilire la tassazione dell'atto di risoluzione è essenziale accertare se l'atto produce effetti ex nunc e comporta prestazioni o trasferimenti soggetti a registro; se sì, probabile applicazione della tassa proporzionale.
- In caso di dubbio sulla qualificazione giuridica dell'atto, la giurisprudenza di legittimità (Cass.) orienta verso la qualificazione della risoluzione consensuale come nuovo negozio solutorio quando vi sia una vera e propria ritrattazione bilaterale.
- Si raccomanda di verificare attentamente il contenuto formale dell'atto (clausole di liberatoria, obblighi di pagamento, effetti retroattivi) e la documentazione probatoria: clausole che imprimono efficacia retroattiva o mera dichiarazione di estinzione senza nuove prestazioni possono condurre a diverso trattamento fiscale.
- Consultare preventiva interpretazione dell'Agenzia o notaio competente quando si redige la risoluzione di contratti finanziari, e valutare la possibilità di impugnazione tempestiva degli avvisi di liquidazione se si ritiene erronea l'applicazione della tassa proporzionale.
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