Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1788/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento - del provvedimento dirigente scolastico I.C. "-OMISSIS-" n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, recante rigetto istanza di trattenimento del minore -OMISSIS--OMISSIS-alla scuola dell'infanzia per a.s. 2026/2027 e per il diritto dello stesso ad essere trattenuto.

Giustizia amministrativa202601291

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell’istanza di trattenimento del minore presso la scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2026/2027 e PEI 2025/2026 nella parte in cui non prevedeva tale possibilità

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (genitori)

Prevale il privato

La controversia

I genitori hanno impugnato il diniego del dirigente scolastico di trattenere il minore per un ulteriore anno presso la scuola dell’infanzia, contestando inoltre il PEI 2025/2026 nella parte in cui non contemplava tale possibilità. Il TAR, con ordinanza cautelare n. 500/2026, aveva già ritenuto fondate le censure relative al difetto di istruttoria e ordinato all’Amministrazione di ripronunciarsi. Il testo non specifica ulteriori vizi dedotti nel ricorso.

La decisione

Dopo l’ordinanza del TAR, l’Amministrazione ha adottato un nuovo provvedimento disponendo il trattenimento del minore presso la scuola dell’infanzia per un ulteriore anno. Il Tribunale ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo soddisfatto l’interesse sostanziale alla base del ricorso; ha rilevato che l’Amministrazione dovrà adottare i provvedimenti conseguenti alla nuova assegnazione. Ha condannato l’Amministrazione al pagamento di 3.000 euro, oltre oneri di legge, ponendo le spese a suo carico anche perché il nuovo provvedimento aveva confermato l’impossibilità di acquisire il parere dell’ASL di Pisa, a seguito del trasferimento del medico assegnato e della mancata nomina di un sostituto.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

    La sentenza è stata pronunciata all’esito della camera di consiglio con le modalità previste dall’art. 60 c.p.a.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.

    La norma è richiamata quale fondamento dell’ordine alla Segreteria di oscurare le generalità e gli altri dati identificativi del minore e dei soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o la tutela.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo a identificare i medesimi interessati ivi citati.

    La disposizione è richiamata a fondamento dell’oscuramento dei dati personali identificativi in caso di riproduzione o diffusione della sentenza.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa l’interesse sostanziale perseguito con il ricorso, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere.
  • La sopravvenuta soddisfazione dell’interesse del ricorrente non esclude la condanna dell’Amministrazione alle spese quando il comportamento amministrativo che ha reso necessario il ricorso e la successiva attività dell’ente giustificano la soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.