Cassazione Penale, Sentenza n. 47282/2024 del 20/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello che, modificando la sentenza di primo grado, aveva annullato la condanna per bancarotta documentale e rideterminato la pena per bancarotta patrimoniale. Il motivo principale ritenuto dalla Cassazione riguarda il rigetto da parte della Corte d'appello della richiesta di rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p., finalizzata all'escussione del teste Giovanni Patriciello (mandatario di Unicredit Leasing) per dimostrare la riconsegna di tre mini escavatori in leasing e, quindi, l'insussistenza della condotta distrattiva su quei beni. Il ricorrente ha anche dedotto errori di diritto fallimentare relativi ai beni locati e contestato la determinazione della pena (mancata esplicitazione della pena base e del calcolo) nonché il diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (violazione dell'art. 603 c.p.p.) e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma, limitatamente alla valutazione della richiesta di rinnovazione istruttoria. La Cassazione ha censurato il diniego della rinnovazione basato sulla mancata allegazione di documentazione: la prova dichiarativa richiesta dalla difesa era rilevante e decisiva e non poteva essere esclusa per la mancanza di documenti che avrebbero dovuto emergere proprio nel contraddittorio orale. Gli altri motivi (compreso quello sul trattamento sanzionatorio) risultano assorbiti ma non preclusi e potranno essere riesaminati nel nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 603 cod. proc. pen.
Regola la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale: la riassunzione o nuova assunzione di prove è ammessa se i fatti probatori raccolti in precedenza sono incerti e il mezzo di prova richiesto è decisivo. La Corte ha richiamato che la rinnovazione richiesta per acquisire prova dichiarativa (escussione di teste) era pertinente e decisiva e non poteva essere respinta per la sola mancanza di documenti.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali della motivazione dei motivi di ricorso in Cassazione; richiamato per la conformità dell'enunciazione dei motivi alle prescrizioni di motivazione.
artt. 216 n. 1 - 72 - 62 quater legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e ss.)
Norme del diritto fallimentare richiamate dal ricorrente per sostenere che i beni in locazione finanziaria restituiti alla concedente non potevano essere considerati come oggetto di distrazione patrimoniale; la Cassazione non ha deciso il merito di tali questioni ma ha ritenuto necessario consentire la rinnovazione istruttoria per accertare la reale restituzione dei beni.
Massime di principio
- La rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p. è ammissibile quando le prove già raccolte risultano incerte e il mezzo di prova richiesto ha carattere decisivo: il ricorrente deve indicare la rilevanza e la decisività della prova richiesta.
- Una richiesta di escussione testimoniale finalizzata ad accertare fatti concreti (es. riconsegna di beni in leasing) non può essere semplicemente respinta per la mancanza di documenti allegati; la prova dichiarativa ha valore autonomo e si forma nel contraddittorio orale.
- Il giudice d'appello non può pretendere sempre e comunque un riscontro documentale per ammettere una prova testimoniale; deve valutare se la testimonianza sia necessaria a superare l'incertezza del compendio probatorio.
- Se la Corte di cassazione annulla per vizio procedurale relativo all'ammissione delle prove, il processo ritorna al giudice di merito per nuovo esame, e le altre questioni substantive possono essere riesaminate nel nuovo giudizio (assorbimento non preclusione).
- Nelle controversie penali con profili fallimentari, la qualificazione della condotta rispetto ai beni in locazione richiede approfondita istruttoria documentale e testimoniale per accertare la concreta disponibilità e la riconsegna dei beni.
- Nella determinazione della pena il giudice di merito deve esplicitare la pena-base e il calcolo degli aumenti o delle diminuzioni: la mancanza di tale esplicitazione può costituire motivo di censura in sede di legittimità.
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