Cassazione Civile, Ordinanza n. 22720/2024 del 12/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato per le esigenze della Struttura tecnica di missione prevista dal codice dei contratti pubblici. Il rapporto era scaduto il 31 dicembre 2014. La lavoratrice ha sostenuto che la proroga prevista dall'art. 1, comma 257, della l. n. 190/2014 si applicasse anche al suo rapporto e che, pertanto, il Ministero avesse illegittimamente impedito la prosecuzione della prestazione dal 13 giugno al 31 dicembre 2015, quando invece il rapporto avrebbe dovuto ritenersi confermato fino a fine anno. La Corte d'appello aveva accolto questa tesi, condannando il Ministero al pagamento di una somma risarcitoria parametrata ai compensi del periodo non lavorato. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 1, comma 257, l. n. 190/2014 e degli artt. 11 e 12 disp. prel. c.c., sostenendo che la proroga riguardasse solo i rapporti ancora in essere al 1° gennaio 2015 e non quelli già cessati al 31 dicembre 2014; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2227 e 2237 c.c., affermando che, anche qualificando il rapporto come prestazione d'opera intellettuale, il recesso del committente non avrebbe consentito il risarcimento del mancato guadagno per il periodo successivo, essendo dovuto solo il compenso per l'opera svolta e il rimborso spese. La resistente, con ricorso incidentale, ha censurato invece la regolazione delle spese di lite operata dalla Corte d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del Ministero, confermando l'interpretazione della Corte d'appello secondo cui la proroga ex lege doveva essere letta in funzione della finalità di garantire la continuità dell'attività della Struttura tecnica di missione, valorizzando la ratio legis e non il solo dato letterale dell'espressione "in essere". Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che, anche nell'alveo dell'art. 2237 c.c., la facoltà di recesso ad nutum del cliente non è inderogabile e può essere esclusa da un termine apposto al rapporto di collaborazione professionale continuativa, con conseguente possibilità di riconoscere il danno per l'illegittima cessazione anticipata. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale sulla regolazione delle spese del primo grado, cassando sul punto la sentenza impugnata e decidendo nel merito con conferma della statuizione sulle spese già resa dal Tribunale. Gli ulteriori motivi incidentali sulle spese sono stati dichiarati inammissibili. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 1, comma 257, l. n. 190/2014
"Al fine di garantire la continuità delle attività in corso della struttura tecnica di missione di cui all'articolo 163 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, restano confermati fino al 31 dicembre 2015 i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge"
La disposizione va interpretata in modo coerente con la finalità di assicurare la continuità delle attività della struttura tecnica di missione; il riferimento ai rapporti "in essere" non impedisce di valorizzare la mens legis e il contesto complessivo della norma.
art. 11 disp. prel. c.c.
Richiamato dal Ministero per sostenere l'applicazione temporale restrittiva della norma, ma la Corte non accoglie tale lettura.
art. 12 disp. prel. c.c.
Il criterio letterale non è sufficiente a risolvere l'ambiguità della disposizione quando esso contrasti con la ratio legis e con il senso complessivo della norma.
art. 2227 c.c.
La Corte non accoglie la tesi del Ministero secondo cui la fattispecie ricadrebbe necessariamente in questa norma; rileva invece che, anche sotto il profilo dell'art. 2237 c.c., il risultato non muta alla luce della proroga legale e del termine del rapporto.
art. 2237 c.c.
La facoltà di recesso ad nutum del cliente nel contratto di prestazione d'opera intellettuale non ha carattere inderogabile; può essere esclusa o limitata da esigenze particolari delle parti e dall'apposizione di un termine al rapporto di collaborazione professionale continuativa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro usato per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso principale e incidentale.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte richiama precedenti conformi e ne fa applicazione per aderire alla soluzione già espressa dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 2909 c.c.
Richiamato in relazione al giudicato interno sulle spese del primo grado, non impugnate sul punto.
art. 324 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 2909 c.c. a fondamento del giudicato interno sulle spese non devolute in appello.
art. 336, primo comma, c.p.c.
L'effetto espansivo interno non consente di travolgere la condanna alle spese del primo grado in assenza di specifica impugnazione sul relativo capo.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La censura di motivazione sulle spese è stata ritenuta inammissibile, poiché la motivazione della Corte d'appello non era mancante.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
La compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito nei limiti di legge; il sindacato di legittimità è ristretto.
art. 91 c.p.c.
Il principio di soccombenza non è stato ritenuto violato dalla compensazione delle spese nei termini censurati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La norma sul raddoppio del contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato che operano tramite prenotazione a debito.
Massime di principio
- In caso di disposizione ambigua, l'interpretazione letterale non è decisiva quando conduca a svuotare di contenuto la norma o a frustrare la finalità perseguita dal legislatore; il significato va ricostruito alla luce della ratio legis e del contesto complessivo.
- Quando una legge prevede la conferma o proroga di rapporti "in essere" per garantire la continuità di un servizio o di un'attività, l'espressione va letta in modo funzionale, privilegiando l'effetto utile della disposizione rispetto a una lettura meramente formalistica.
- Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale la facoltà di recesso ad nutum del committente non è necessariamente inderogabile: un termine apposto al rapporto continuativo può costituire deroga convenzionale sufficiente a escludere il recesso anticipato libero.
- Il giudice d'appello può rideterminare le spese processuali in conseguenza della riforma della decisione di merito, ma non può modificare la statuizione sulle spese del primo grado quando quel capo non sia stato specificamente impugnato e sia coperto da giudicato interno.
- In cassazione, la censura sulla regolazione delle spese è ammissibile solo nei limiti del controllo sulla violazione del principio secondo cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa; la valutazione di compensazione per soccombenza reciproca o altri giusti motivi resta in larga parte discrezionale del giudice di merito.
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