Cassazione Civile, Ordinanza n. 25714/2023 del 04/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il professionista aveva chiesto alla Corte d'appello l'equa riparazione per l'asserita irragionevole durata di un precedente procedimento di equa riparazione promosso nell'interesse del cliente, definito con accoglimento della domanda ma compensazione delle spese. Su tale statuizione era intervenuta una decisione di legittimità che aveva liquidato le spese a favore del difensore antistatario; per ottenere il pagamento delle proprie spettanze il difensore aveva poi avviato azioni esecutive e un giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, ancora pendente alla data del ricorso. La Corte d'appello aveva accolto l'opposizione del Ministero, revocando il decreto monitorio: aveva ritenuto che il difensore antistatario non fosse parte del giudizio "Pinto" presupposto relativo al cliente e quindi non potesse pretendere l'indennizzo per la durata di quella fase; quanto alla fase di ottemperanza, aveva ritenuto che la domanda andasse proposta contro il Ministero dell'economia e delle finanze e aveva assegnato termine per la riassunzione nei suoi confronti. In cassazione il ricorrente deduceva, con tre motivi, violazione degli artt. 112 c.p.c., 93 c.p.c., 1-bis e 2-bis della legge n. 89 del 2001, nonché dell'art. 4 della legge n. 260 del 1958 e dell'art. 6 CEDU: sosteneva, in sintesi, che la domanda di distrazione delle spese avrebbe dato luogo a un autonomo procedimento nel quale egli era parte; che il giudizio presupposto doveva considerarsi unitario tra cognizione ed esecuzione; che la Corte territoriale avrebbe errato nel non determinare il valore del giudizio presupposto e nel qualificare il Ministero della giustizia come parte resistente, invece del MEF.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo: da un lato, perché il difensore antistatario non è parte del giudizio presupposto in cui ha solo chiesto la distrazione delle spese, istituto che non introduce una nuova domanda autonoma ma è accessorio alla decisione principale; dall'altro, perché la nozione di procedimento unitario tra cognizione ed esecuzione, richiamata dal ricorrente, si riferisce a un'ipotesi diversa, in cui il giudizio presupposto ha ad oggetto il diritto all'indennizzo Pinto del cliente, non il credito per spese distratte del difensore. La Corte ha inoltre ritenuto corretta l'individuazione del MEF quale soggetto passivo per la fase di ottemperanza e ha giudicato applicabile la disciplina sull'errore di identificazione della parte notificata di cui all'art. 4 della legge n. 260 del 1958. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese; è stata esclusa la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di ricorso in materia di equa riparazione.
Norme richiamate
art. 93 c.p.c.
L'istanza di distrazione delle spese è accessoria alla decisione principale, non introduce una domanda autonoma e non fa assumere al difensore antistatario la qualità di parte del giudizio presupposto.
art. 112 c.p.c.
Le doglianze di omessa pronuncia e ultrapetizione sono state respinte perché il giudice di merito si è pronunciato entro i limiti della questione devoluta, secondo la qualificazione giuridica corretta della posizione del difensore antistatario.
art. 1-bis legge n. 89 del 2001
Richiamato dal ricorrente nella prospettiva dell'equa riparazione, ma la Corte ha escluso che fosse applicabile al difensore non parte del giudizio presupposto.
art. 2-bis legge n. 89 del 2001
Il ricorrente lo invocava per la quantificazione dell'indennizzo; la Corte non ha esaminato nel merito la censura per effetto dell'inammissibilità e dell'assorbimento dei motivi.
art. 3, comma 2, legge n. 89 del 2001
Per la fase di ottemperanza la domanda di equa riparazione doveva essere proposta nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze.
art. 4 legge n. 260 del 1958
L'errore di identificazione della persona cui l'atto introduttivo andava notificato deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato alla prima udienza, con indicazione del soggetto corretto, e il giudice assegna termine per la rinnovazione.
art. 6, par. 1, CEDU
La tutela per durata ragionevole riguarda il "proprio" processo; non copre il processo altrui al quale il professionista sia interessato solo in via dipendente o accessoria.
art. 86 c.p.c.
Il richiamo è servito a distinguere la difesa personale del proprio diritto dall'utilizzo del patrocinio altrui per veicolare una pretesa dipendente, quale quella del difensore antistatario.
art. 2697 c.c.
Non è oggetto di una specifica statuizione, ma è implicitamente evocato nei passaggi sulla mancata configurabilità, per il difensore, dell'onere di provare una autonoma qualità di parte.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato perché il ricorso è stato proposto in materia di equa riparazione.
Massime di principio
- Il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese non diventa parte autonoma del giudizio presupposto e non può chiedere l'equa riparazione per la durata della fase di cognizione in cui è intervenuto solo in tale qualità.
- L'istanza di distrazione delle spese ha natura accessoria e dipendente dalla decisione sulla domanda principale; non costituisce un autonomo procedimento idoneo a fondare un separato diritto all'indennizzo per irragionevole durata.
- La nozione di procedimento unitario tra cognizione ed esecuzione, ai fini della legge Pinto, opera nelle ipotesi in cui si discuta del diritto all'indennizzo del soggetto che è parte del giudizio presupposto, non del credito del difensore per le spese distratte.
- In tema di equa riparazione, la legittimazione passiva va individuata in base alla fase processuale concretamente rilevante; se il giudizio riguarda l'ottemperanza nei confronti dello Stato, può rendersi necessaria la chiamata del diverso Ministero competente secondo la disciplina speciale sulla notificazione agli organi dello Stato.
- La durata ragionevole tutelata dall'art. 6 CEDU riguarda il processo del soggetto che agisce per un proprio diritto, non quello di terzi ai quali egli sia collegato solo per effetto di una pretesa accessoria o derivata.
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