Sentenza n. 1799/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'ottemperanza della sentenza n. 86/25, pubblicata in data 12.2.25, emessa dal Tribunale di Livorno - sezione lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Sara Maffei
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, n. 86/2025, quanto agli interessi e alla rivalutazione riconosciuti sul credito per retribuzione professionale docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 86/2025 del 12 febbraio 2025, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero, che aveva accertato il diritto alla retribuzione professionale docenti per i periodi di servizio indicati in sentenza e condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme, oltre interessi, rivalutazione e spese. Il Ministero aveva depositato documentazione dalla quale non risultava con certezza l'integrale pagamento. La ricorrente ha poi confermato l'avvenuto pagamento della sorte capitale, ma ha dedotto che restavano insoluti gli interessi e la rivalutazione, insistendo anche per la soccombenza virtuale e per le misure necessarie all'esecuzione, compresa la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla sorte capitale, essendo intervenuto il relativo pagamento. Ha invece accolto il ricorso per la parte relativa agli accessori del credito: la sentenza di cui si chiedeva l'ottemperanza era passata in giudicato, era stata notificata all'organo competente alla liquidazione ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996; non essendo ancora completata l'esecuzione, il Ministero è stato obbligato a liquidare e corrispondere gli interessi e la rivalutazione secondo le modalità stabilite nel titolo, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. In caso di inadempimento, il Direttore Generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, dovrà provvedere quale commissario ad acta entro i successivi 60 giorni, potendo avvalersi, se necessario, del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996. Il Ministero è stato condannato a pagare al procuratore antistatario € 800, oltre IVA e CAP, per le spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Con il ricorso, parte ricorrente chiedeva pertanto l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato formatosi sulla sentenza n. 86/2025 del 12 febbraio 2025 del Tribunale di Livorno, Sez. Lavoro, compresa la nomina del Commissario ad acta.
La tutela in ottemperanza consente di chiedere le misure necessarie a rendere effettivo il giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
La corresponsione delle somme dovute a titolo di retribuzione professionale docenti non trova alcun ostacolo normativo, essendo stati notificati il titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione ed essendo ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, 1° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30 e modificato dall’art. 44, 3° comma del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326).
Una volta notificato il titolo esecutivo all'organo competente e decorso il termine di 120 giorni, non sussiste un ostacolo normativo alla corresponsione delle somme dovute in esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Al tempo stesso, il Collegio nomina il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente (o un suo sostituto) affinché ove l'indicato termine di 30 (trenta) giorni decorra infruttuosamente, provveda, in qualità di Commissario ad acta, a tutti gli adempimenti occorrenti per l'ottemperanza alla presente decisione nel successivo termine di 60 (sessanta) giorni, se del caso, valendosi anche del pagamento in “conto sospeso” previsto dall’art. 14, 2° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30.
In caso di mancata esecuzione nel termine assegnato, il commissario ad acta può curare gli adempimenti necessari all'ottemperanza anche mediante il pagamento in conto sospeso.
Massime di principio
- Quando un giudicato di condanna pecuniaria è stato eseguito quanto alla sorte capitale ma restano insoluti gli accessori riconosciuti dal titolo, l'ottemperanza permane utile e può essere accolta limitatamente agli interessi e alla rivalutazione dovuti.
- Nel giudizio di ottemperanza, una volta notificato il titolo esecutivo all'organo competente alla liquidazione e decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, l'Amministrazione deve dare corso al pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in caso di inutile decorso del termine; il commissario può avvalersi, se necessario, del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996.
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