Parere n. 939/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, notificato dal signor Di Ciaula Guarino contro Comune di Modugno e nei confronti della Società Cooperativa Edilizia a r.l. “Furano”, della Società Cooperativa Edilizia a r.l. “Guido Rossa”, della Società Cooperativa Edilizia a r.l. “Lavinia”, del Condominio Marconi di via Caduti sul Lavoro n. 3, della Società Cooperativa Edilizia a r.l. “Mod. 1”, dell’impresa individuale “Ventrella Donato Maria”, per l’annullamento dell’atto del Comune di Modugno n. 9128 del 17 febbraio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della nota del Comune di Modugno n. 9128 del 17 febbraio 2025, con cui è stata comunicata la sospensione della procedura di acquisizione sanante in attesa dell’accertamento dell’eventuale usucapione comunale.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato la nota comunale deducendo che la deliberazione consiliare n. 27 del 20 luglio 2020, adottata ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, avrebbe interrotto il termine per l’usucapione e comunque escluso l’animus rem sibi habendi del Comune; che l’occupazione illegittima non avrebbe potuto costituire possesso utile, trattandosi di illecito permanente e non potendosi reintrodurre forme di espropriazione indiretta; e che l’avvio di un precedente giudizio civile risarcitorio non avrebbe comportato rinuncia abdicativa alla proprietà. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che la nota fosse un atto endoprocedimentale non definitivo, e ha rivendicato la possibilità di ottenere giudizialmente l’accertamento dell’usucapione. Il Consiglio di Stato ha riqualificato la domanda, ravvisando non una mera azione di annullamento, ma un’azione di accertamento negativo dell’usucapione comunale e positivo della persistenza del diritto di comproprietà del ricorrente, volta a ottenere una pronuncia sulla titolarità del diritto dominicale.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto rispettato il contraddittorio e completa l’istruttoria. Ha qualificato giuridicamente la domanda in base al suo contenuto sostanziale, rilevando che il ricorso mirava all’accertamento della proprietà e del mancato acquisto per usucapione da parte del Comune. Tale domanda non è proponibile mediante ricorso straordinario, che ha natura tipicamente impugnatoria ed è limitato alle azioni di annullamento di provvedimenti amministrativi. Inoltre, la controversia riguarda in via principale un diritto soggettivo di proprietà ed è quindi devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. L’art. 8, comma 1, c.p.a. consente al giudice amministrativo di conoscere incidentalmente questioni relative a diritti soltanto quando esse siano pregiudiziali rispetto alla questione principale; nel caso esaminato, invece, la proprietà costituisce l’oggetto principale della domanda. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile e la domanda cautelare è rimasta assorbita.
Osservazioni
Qualificazione sostanziale dell’azione
Anche in sede giustiziale il Consiglio di Stato può qualificare giuridicamente l’azione in base al suo contenuto effettivo, prescindendo dalla veste formale e dal nomen iuris utilizzato. Le censure proposte evidenziano che la domanda era diretta all’accertamento negativo dell’usucapione comunale e all’accertamento positivo della persistenza del diritto di comproprietà del ricorrente.
Limiti oggettivi del ricorso straordinario
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ha natura tipicamente impugnatoria e consente esclusivamente azioni di annullamento di provvedimenti amministrativi. L’azione di mero accertamento non può essere esercitata mediante tale rimedio.
Giurisdizione sulla titolarità del diritto di proprietà
La domanda riguardava direttamente il diritto soggettivo di proprietà del compendio immobiliare e non una questione relativa a un interesse legittimo. La controversia è quindi devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Limiti della cognizione incidentale sui diritti
L’art. 8, comma 1, c.p.a. consente al giudice amministrativo di conoscere, senza efficacia di giudicato, questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti solo quando la questione principale appartenga alla sua giurisdizione. Non è applicabile quando la titolarità del diritto di proprietà costituisce essa stessa l’oggetto principale della domanda.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001
La disposizione è richiamata quale base giuridica della deliberazione comunale n. 27/2020 relativa all’acquisizione sanante dell’area occupata e trasformata dall’amministrazione.
art. 8 d.P.R. n. 1199/1971
Il ricorso straordinario è ammesso per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa
Secondo il Consiglio di Stato, la norma conferma la natura impugnatoria del ricorso straordinario e ne limita l’utilizzabilità alle controversie rientranti nella giurisdizione amministrativa.
art. 7, comma 8, c.p.a.
Il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa
La disposizione preclude il ricorso straordinario quando la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
art. 8, comma 1, c.p.a.
Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale
La cognizione sui diritti è soltanto incidentale e non consente di utilizzare il processo amministrativo o il ricorso straordinario per ottenere l’accertamento principale della proprietà.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è un rimedio tipicamente impugnatorio e non può essere utilizzato per proporre un’azione autonoma di accertamento di diritti soggettivi.
- La qualificazione della domanda proposta in sede di ricorso straordinario deve essere effettuata in base al contenuto sostanziale delle richieste e delle censure, indipendentemente dal nomen iuris attribuito dalla parte.
- Quando la domanda mira direttamente ad accertare la titolarità del diritto di proprietà o il suo acquisto per usucapione, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non può essere introdotta mediante ricorso straordinario.
- La cognizione del giudice amministrativo sulle questioni relative a diritti soggettivi è consentita in via incidentale soltanto se la questione principale rientra nella giurisdizione amministrativa; essa non opera quando il diritto costituisce l’oggetto principale della domanda.
Ricorso straordinario sull’acquisizione sanante e sull’usucapione comunale
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un comproprietario contro il Comune di Modugno, avverso la nota con cui il Comune aveva comunicato la sospensione della procedura di acquisizione sanante di un’area occupata e trasformata per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica. La sospensione era motivata dall’attesa dell’accertamento, in sede di mediazione o giudiziale, dell’eventuale acquisto per usucapione del compendio da parte dell’ente.
Premesse fattuali e procedimento amministrativo
L’area era stata occupata e trasformata dal Comune in assenza di un decreto di esproprio. Con deliberazione consiliare n. 27 del 20 luglio 2020, il Comune aveva disposto l’acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, demandando agli uffici gli adempimenti attuativi e il pagamento o deposito delle somme dovute ai proprietari.
Poiché il procedimento attuativo non veniva avviato, il proprietario ne sollecitava la conclusione. Il responsabile comunale comunicava tuttavia la sospensione della procedura, in attesa di verificare l’eventuale usucapione del bene da parte del Comune.
Motivi del ricorso
Il ricorrente sosteneva che:
- la deliberazione consiliare del 2020 avrebbe interrotto il termine ventennale per l’usucapione o comunque escluso l’animus rem sibi habendi del Comune;
- il termine per l’usucapione non sarebbe decorso dalla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 327/2001, ma dalla successiva entrata in vigore dell’art. 42-bis, introdotto dalla l. n. 111/2011;
- l’occupazione illegittima avrebbe costituito un illecito permanente e non avrebbe potuto integrare possesso utile all’usucapione, poiché ciò determinerebbe una forma di espropriazione indiretta o larvata;
- il precedente giudizio civile risarcitorio non avrebbe comportato rinuncia abdicativa alla proprietà.
Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, qualificando la nota impugnata come atto endoprocedimentale privo di contenuto decisorio, e ha sostenuto la possibilità di ottenere giudizialmente l’accertamento dell’usucapione.
Qualificazione della domanda
Il Consiglio di Stato ha preliminarmente rilevato che anche in sede giustiziale è possibile qualificare giuridicamente l’azione in base al suo contenuto sostanziale, a prescindere dalla forma utilizzata dalla parte e dal nomen iuris attribuito.
Nel caso concreto, il ricorso non mirava realmente soltanto all’annullamento della nota comunale. Attraverso l’impugnazione dell’atto, il ricorrente chiedeva invece:
- l’accertamento negativo del mancato acquisto per usucapione dell’area da parte del Comune;
- l’accertamento positivo della permanenza del proprio diritto di comproprietà;
- il riconoscimento degli effetti interruttivi attribuiti alla deliberazione consiliare n. 27/2020;
- l’affermazione dell’inidoneità dell’occupazione illegittima a fondare l’usucapione;
- l’esclusione di una rinuncia abdicativa alla proprietà.
Natura e limiti del ricorso straordinario
La Sezione ha richiamato la propria giurisprudenza, inclusi i pareri n. 992/2020, n. 502/2026 e n. 1349/2025, secondo cui il ricorso straordinario ha natura tipicamente impugnatoria. Esso consente esclusivamente azioni dirette all’annullamento di provvedimenti amministrativi mediante una pronuncia caducatoria.
Ne consegue che un’azione autonoma di accertamento non può essere proposta attraverso il ricorso straordinario, anche quando sia formalmente presentata come domanda di annullamento di un atto amministrativo.
Giurisdizione sulla proprietà
La domanda sostanziale riguardava la titolarità del diritto di proprietà e l’eventuale acquisto per usucapione del compendio immobiliare. Si trattava quindi di una controversia relativa a un diritto soggettivo, appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario.
La Sezione ha precisato che l’art. 8, comma 1, c.p.a. consente al giudice amministrativo di conoscere, senza efficacia di giudicato, questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti soltanto quando la questione principale rientri nella giurisdizione amministrativa. Nel caso esaminato, invece, la proprietà non costituiva una questione meramente incidentale, ma l’oggetto principale della domanda.
Esito
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato inammissibile. La domanda cautelare è rimasta assorbita dall’esito processuale. Non sono state quindi esaminate nel merito le questioni relative all’interruzione del termine per usucapione, alla rilevanza dell’occupazione illegittima e alla pretesa rinuncia abdicativa.
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