Sentenza n. 410/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Brescia n. 323/2024, depositata e resa pubblica il 21.03.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1833/2023, (in materia di c.d. Carta del docente), munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 25.03.2024, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 13.05.2025 (doc.2);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Brescia, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., deducendo che la sentenza del Tribunale di Brescia, sezione lavoro, n. 323/2024, notificata al Ministero il 25 marzo 2024, aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e aveva condannato il Ministero a consentire la generazione dei relativi buoni spesa. La sentenza è divenuta definitiva: l’appello proposto dal Ministero è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’Appello di Brescia, con conferma della pronuncia di primo grado, e la definitività è stata attestata dalla cancelleria. La ricorrente ha inoltre dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 e l’inottemperanza dell’Amministrazione, che non aveva né rilasciato la Carta del docente né accreditato le somme dovute. Ha chiesto l’esecuzione coattiva della sentenza, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Ha ritenuto quindi soddisfatte le condizioni dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dell’art. 14 d.l. 669/1996, rilevando inoltre che non era contestata l’inerzia del Ministero. Ha ordinato all’Amministrazione di dare completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, autorizzandolo a delegare l’esercizio concreto dei poteri a dirigenti o funzionari competenti; il commissario dovrà provvedere entro lo stesso termine di 90 giorni e potrà ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di insufficienza degli stanziamenti di bilancio. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il TAR ha inoltre accolto la richiesta di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.: se il Ministero non adempirà entro il termine assegnato, dovrà versare alla ricorrente, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza, una somma commisurata agli interessi legali sull’importo dovuto. Il commissario dovrà calcolare d’ufficio la penalità e disporne il pagamento insieme al debito principale. Le spese, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario, sono state poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di adottare le misure necessarie per l’esecuzione del giudicato, compresa la fissazione di una penalità di mora; nel caso concreto è stato utilizzato anche per nominare il commissario ad acta e stabilire la penalità.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Individua tra i provvedimenti suscettibili di ottemperanza le sentenze passate in giudicato e gli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici devono completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti il pagamento di somme; disciplina inoltre il pagamento in conto sospeso.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente riconosciuto dal giudice del lavoro.
art. 6 d.p.c.m. 28 novembre 2016
Disciplina la generazione dei buoni spesa relativi alla Carta del docente, oggetto dell’obbligo di esecuzione imposto al Ministero.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale del giudice ordinario sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti comportanti il pagamento di somme da parte delle amministrazioni statali.
- Accertata l’inottemperanza a una sentenza esecutiva, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine perentorio e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- Il commissario ad acta incaricato dell’esecuzione nei confronti di un’amministrazione può essere individuato in un dipendente della stessa amministrazione debitrice, il quale può delegare l’esercizio concreto dei poteri a dirigenti o funzionari competenti; in tale ipotesi non spetta un compenso aggiuntivo per l’attività commissariale.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere strutturata con funzione sia sollecitatoria sia sanzionatoria: il giudice può assegnare un termine di adempimento con effetto liberatorio e prevedere che, in caso di superamento, la penalità operi retroattivamente dalla comunicazione della sentenza.
- Quando l’inottemperanza riguarda il pagamento di somme dovute in esecuzione di un titolo giudiziale, la penalità di mora può essere commisurata agli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto e il commissario ad acta può essere incaricato di calcolarla d’ufficio e disporne il pagamento insieme al debito principale.
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