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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4361/2022 del 08/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 08/06/2021 del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di riesame del decreto del GIP del 18/03/2021. Il GIP aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto o di beni per equivalente per euro 3.598.627,97 per il reato ascritto (art. 81, cpv. 2, d.lgs. n. 74/2000) nella qualità di legale rappresentante della società "Abrametal S.r.l.". Il ricorrente deduceva: (i) vizio di motivazione per la mancata trasmissione dei quaderni "Pigna" sequestrati all'indagata Portolano Maria con conseguente violazione dei diritti di difesa; (ii) motivazione apparente, illogica e contraddittoria in ordine al fumus del reato e al valore del profitto oggetto di sequestro; (iii) carenza di indizi per gli anni d'imposta precedenti al 2018.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il ricorso non rientra nei casi previsti dall'art. 325 c.p.p. perché le doglianze poste concernono, in gran parte, presunta illogicità o valutazioni critiche degli indizi (censurabili in Cassazione solo con il motivo di cui alla lett. e) art. 606 c.p.p.), non una mancanza assoluta o una motivazione meramente apparente intesa come inosservanza di norme processuali. Il Tribunale del riesame aveva fornito motivazione adeguata, ancorata a documentazione sequestrata, accertamenti bancari e intercettazioni che descrivevano il meccanismo illecito posto in essere dalla Portolano e dai sodali; la mancata acquisizione integrale del quaderno "Pigna" non risultava decisiva alla luce del quadro indiziario complessivo. È richiamato il principio secondo cui per il sequestro preventivo è sufficiente la sussistenza di indizi del reato (non i gravi indizi di colpevolezza) e che l'onere di dimostrare l'omesso esame di un punto decisivo spetta al ricorrente, tenuto conto della limitata cognizione del giudice del riesame. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 81, comma 2

    Norma sostanziale richiamata per l'ipotesi di evasione fiscale per la quale è stato disposto il sequestro preventivo; indica il tipo di illecito a base del provvedimento cautelare

  • codice di procedura penale, art. 325, comma 1

    Regola la possibilità di impugnare per cassazione ordinanze relative a misure cautelari reali solo per specifiche violazioni di legge (es. mancanza o motivazione meramente apparente). La Corte ha ritenuto che i motivi proposti non rientrassero in tali ipotesi

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso, con possibile condanna alle spese e al versamento di somme alla Cassa delle ammende; applicata per liquida equitativamente la somma dovuta

  • codice di procedura penale, art. 192, comma 2

    Richiamata la regola metodologica sull'uso degli indizi: la trasformazione dell'indizio in prova richiede un diverso standard probatorio rispetto alla fase cautelare; in sede di sequestro preventivo è sufficiente il valore indiziario

Massime di principio

  • In sede di riesame di misure cautelari reali, per ricorrere in Cassazione ai sensi dell'art. 325 c.p.p. occorre denunciare violazioni di legge concretamente configurabili (es. mancanza assoluta o motivazione meramente apparente), non semplici censure di illogicità: le valutazioni critiche sugli indizi sono, di regola, improprie in questa sede.
  • Per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca è sufficiente la sussistenza di indizi del reato; non è richiesto il grado di prova corrispondente ai gravi indizi di colpevolezza o all'accertamento definitivo della responsabilità.
  • La mancata acquisizione di un singolo documento non è automaticamente decisiva: il ricorrente deve dimostrare che l'omissione abbia inciso in modo determinante sull'esistenza stessa degli indizi alla base del provvedimento cautelare.
  • Spetta al ricorrente l'onere di spiegare la natura decisiva dei punti omessi a fronte della limitata cognizione del giudice del riesame; critiche meramente alternative agli indizi non bastano a far dichiarare l'inammissibilità del ricorso in Cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), specie se il ricorso appare fondato su motivi non rilevanti ai fini di gravità di legge.

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