Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2572/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello del 9/9/2021 con due censure principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata e/o non adeguatamente motivata rideterminazione della pena a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati (furto aggravato e ricettazione) e la precedente sentenza irrevocabile del Tribunale di Lecco; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. (esposizione alla pubblica fede), in quanto i beni erano sotto videosorveglianza e controllo dipendente e dunque, secondo la difesa, non esposti alla pubblica fede.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il primo motivo fondato: la Corte d'appello, avendo ritenuto la ricettazione reato piu grave e riconosciuto la continuazione, avrebbe dovuto ricalcolare e motivare distintamente gli aumenti ai sensi dell'art. 81 c.p. per ciascun reato satellite e spiegare la congruità degli incrementi applicati; di conseguenza la sentenza impugnata è annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio sul punto. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte conferma la sussistenza dell'aggravante ex art. 625 n.7, rilevando che la videosorveglianza non equivale alla presenza di una diretta e continua custodia e non esclude l'esposizione alla pubblica fede. La condanna quanto alla responsabilità resta irrevocabile. L'annullamento parziale esclude la condanna alle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma relativa al reato di furto; utilizzata per qualificare il comportamento contestato come furto aggravato.

  • art. 625 c.p. comma 1 n. 7

    Aggravante per il furto quando la cosa è esposta alla pubblica fede; la Corte interpreta che la mera videosorveglianza non esclude tale esposizione, perché non equivale a custodia diretta e continua.

  • art. 625 c.p. n. 2

    Menzi onata in relazione all'esclusione, nel giudizio di merito, di taluna circostanza aggravante (nel testo originario era stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n.2).

  • art. 648 c.p.

    Norma relativa al reato di ricettazione; la Corte ha considerato la ricettazione come reato piu grave ai fini del calcolo della pena in continuazione e ha disposto la rinnovata motivazione sugli aumenti.

  • art. 81 c.p.

    Disciplina della continuazione e del cumulo giuridico delle pene; la Corte richiama l'obbligo, una volta individuato il reato piu grave, di calcolare e motivare gli aumenti distintamente per ciascun reato satellite e di rispettare i criteri di proporzione tra le pene.

Massime di principio

  • Se in sede di riformulazione del reato piu grave cambia l'ordine dei reati nella continuazione, il giudice deve ricalcolare la pena base e motivare distintamente gli aumenti applicati a ciascun reato satellite ai sensi dell'art. 81 c.p.; la mancata motivazione su questo punto può determinare annullamento limitato al trattamento sanzionatorio.
  • Il riconoscimento della continuazione impone non solo l'individuazione del reato piu grave ma anche l'esplicitazione dei criteri usati per quantificare gli aumenti, onde evitare un cumulo materiale o una sproporzione tra le pene.
  • La sussistenza dell'aggravante per esposizione alla pubblica fede (art. 625 n.7) non viene automaticamente esclusa dalla presenza di sistemi di videosorveglianza: tali sistemi non sostituiscono la custodia diretta e continua e, quindi, il bene può rimanere esposto alla pubblica fede.
  • Se la Cassazione annulla solo la determinazione del trattamento sanzionatorio, la dichiarazione di responsabilità rimane irrevocabile e il giudizio dovrà essere ritornato al giudice di merito soltanto per la riformulazione della pena.
  • L'accoglimento parziale del ricorso in relazione al trattamento sanzionatorio di norma comporta l'esclusione della condanna alle spese processuali connessa all'impugnazione, salvo diverse determinazioni del giudice che riforma la pena.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.