Cassazione Penale, Sentenza n. 2572/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello del 9/9/2021 con due censure principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata e/o non adeguatamente motivata rideterminazione della pena a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati (furto aggravato e ricettazione) e la precedente sentenza irrevocabile del Tribunale di Lecco; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. (esposizione alla pubblica fede), in quanto i beni erano sotto videosorveglianza e controllo dipendente e dunque, secondo la difesa, non esposti alla pubblica fede.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il primo motivo fondato: la Corte d'appello, avendo ritenuto la ricettazione reato piu grave e riconosciuto la continuazione, avrebbe dovuto ricalcolare e motivare distintamente gli aumenti ai sensi dell'art. 81 c.p. per ciascun reato satellite e spiegare la congruità degli incrementi applicati; di conseguenza la sentenza impugnata è annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio sul punto. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte conferma la sussistenza dell'aggravante ex art. 625 n.7, rilevando che la videosorveglianza non equivale alla presenza di una diretta e continua custodia e non esclude l'esposizione alla pubblica fede. La condanna quanto alla responsabilità resta irrevocabile. L'annullamento parziale esclude la condanna alle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Norma relativa al reato di furto; utilizzata per qualificare il comportamento contestato come furto aggravato.
art. 625 c.p. comma 1 n. 7
Aggravante per il furto quando la cosa è esposta alla pubblica fede; la Corte interpreta che la mera videosorveglianza non esclude tale esposizione, perché non equivale a custodia diretta e continua.
art. 625 c.p. n. 2
Menzi onata in relazione all'esclusione, nel giudizio di merito, di taluna circostanza aggravante (nel testo originario era stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n.2).
art. 648 c.p.
Norma relativa al reato di ricettazione; la Corte ha considerato la ricettazione come reato piu grave ai fini del calcolo della pena in continuazione e ha disposto la rinnovata motivazione sugli aumenti.
art. 81 c.p.
Disciplina della continuazione e del cumulo giuridico delle pene; la Corte richiama l'obbligo, una volta individuato il reato piu grave, di calcolare e motivare gli aumenti distintamente per ciascun reato satellite e di rispettare i criteri di proporzione tra le pene.
Massime di principio
- Se in sede di riformulazione del reato piu grave cambia l'ordine dei reati nella continuazione, il giudice deve ricalcolare la pena base e motivare distintamente gli aumenti applicati a ciascun reato satellite ai sensi dell'art. 81 c.p.; la mancata motivazione su questo punto può determinare annullamento limitato al trattamento sanzionatorio.
- Il riconoscimento della continuazione impone non solo l'individuazione del reato piu grave ma anche l'esplicitazione dei criteri usati per quantificare gli aumenti, onde evitare un cumulo materiale o una sproporzione tra le pene.
- La sussistenza dell'aggravante per esposizione alla pubblica fede (art. 625 n.7) non viene automaticamente esclusa dalla presenza di sistemi di videosorveglianza: tali sistemi non sostituiscono la custodia diretta e continua e, quindi, il bene può rimanere esposto alla pubblica fede.
- Se la Cassazione annulla solo la determinazione del trattamento sanzionatorio, la dichiarazione di responsabilità rimane irrevocabile e il giudizio dovrà essere ritornato al giudice di merito soltanto per la riformulazione della pena.
- L'accoglimento parziale del ricorso in relazione al trattamento sanzionatorio di norma comporta l'esclusione della condanna alle spese processuali connessa all'impugnazione, salvo diverse determinazioni del giudice che riforma la pena.
Testo integrale
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