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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02997/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda la pretesa contributiva dell’ente previdenziale dei giornalisti nei confronti di una società editrice, con riferimento all’attività svolta da una lavoratrice indicata come Elena Canziani. La Corte d’appello aveva escluso che quella prestazione fosse giornalistica, qualificandola invece come attività grafico-tecnica, sulla base delle deposizioni testimoniali. Con il ricorso per cassazione l’ente ha dedotto: (1) violazione e falsa applicazione della normativa sull’ordinamento della professione giornalistica e sull’albo, sostenendo che l’iscrizione della lavoratrice all’albo e le dichiarazioni rese dal direttore responsabile nel relativo procedimento fossero opponibili alla società e dovessero valere per riconoscere la natura giornalistica dell’attività; (2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte considerato l’iscrizione all’albo e la certificazione, da parte del direttore responsabile, dell’attività giornalistica di redattrice fotografica; (3) violazione della disciplina sulla professione giornalistica e sul diritto d’autore, sostenendo che la lavoratrice dovesse essere qualificata come giornalista infografico o photo editor e non come mera addetta grafico-tecnica. La società editrice ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o comunque manifestamente infondati i motivi: il primo perché non vi era una vera violazione di legge, ma semmai una censura sulla mancata considerazione di un fatto; il secondo perché l’iscrizione all’albo non è decisiva in sé, potendo l’attività concretamente svolta essere non giornalistica nonostante l’iscrizione; il terzo perché, sotto la rubrica della violazione di legge, mirava in realtà a una diversa valutazione del materiale probatorio e della ricostruzione dei fatti, profilo non proponibile ex art. 360, n. 3 c.p.c. La decisione di merito che negava la natura giornalistica della prestazione è quindi rimasta ferma, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 1, 31, 33, 34 e 35 L. n. 69/1963

    Le norme sull’ordinamento della professione giornalistica non impongono di ritenere giornalistica, in via automatica, la prestazione resa da soggetto iscritto all’albo; occorre verificare la concreta attività svolta.

  • art. 43 d.P.R. n. 115/1965

    La Corte esclude che la norma consenta di considerare decisiva, di per sé, l’iscrizione all’albo ai fini della qualificazione dell’attività lavorativa.

  • art. 2697 c.c.

    Il richiamo all’onere della prova è inconferente quando il giudice di merito affermi di aver raggiunto la prova positiva della natura non giornalistica dell’attività.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge non comprende la mera contestazione della ricognizione del fatto compiuta dal giudice di merito sulla base delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    L’errata ricognizione della fattispecie concreta è censurabile, nei limiti previsti, solo come vizio di omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’iscrizione all’albo professionale non è, da sola, sufficiente a qualificare come giornalistica l’attività lavorativa svolta in concreto, se il compendio probatorio dimostra una prestazione di natura diversa.
  • La censura di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzata per contestare la sola valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito.
  • Un fatto è decisivo, ai fini del vizio motivazionale, solo se la sua considerazione avrebbe necessariamente portato a una decisione diversa; non è decisivo se il giudice ha comunque fondato la decisione su altri elementi probatori idonei.
  • Il richiamo all’onere della prova è inconferente quando il giudice non respinge la domanda per insufficienza probatoria, ma afferma positivamente l’esistenza di elementi dimostrativi contrari alla pretesa azionata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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