Sentenza n. 2040/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento a) della deliberazione della Giunta Regionale della Campania –DGRC -n.800del 29.12.2023, successivamente comunicata, con la quale sono stati approvati i criteri ed assegnati per l’anno 2023 ed in via provvisoria per l’anno 2024,i limiti di spesa alle strutture private accreditate, in uno a tutti i suoi allegati; b) del Decreto Dirigenziale –D.D. -n.130 del 12.2.2024 di <<adempimenti attuativi>>alla DGRC n.800/2023, adottato dal Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Giunta Regionale della Campania, in uno a tutti i suoi allegati; c) della Deliberazione del Direttore Generale –DDG -dell’Azienda Sanitaria Locale Salerno–ASL SA–, con la quale sono stati recepiti i contenuti della DGRC n.800/2023, della quale si ignorano il numero e la data di adozione; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dalla ricorrente. Non risultano esaminati i motivi di merito né pronunciate statuizioni sulla legittimità degli atti impugnati. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate, considerata la richiesta della ricorrente e la mancata opposizione delle amministrazioni resistenti.
Atto impugnato: deliberazione regionale di approvazione dei criteri e assegnazione dei limiti di spesa alle strutture private accreditate, decreto dirigenziale attuativo e deliberazione dell'ASL di recepimento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura sanitaria privata accreditata ha impugnato la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 800 del 29 dicembre 2023, il decreto dirigenziale n. 130 del 12 febbraio 2024 e la deliberazione dell'ASL Salerno di recepimento, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali, chiedendone l'annullamento. Il testo non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, con memoria depositata il 23 marzo 2026, la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
Massime di principio
- La dichiarazione sopravvenuta della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza necessità di esaminare i motivi di merito.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando sia richiesta dalla parte ricorrente e l'amministrazione resistente non vi si opponga, in presenza di giusti motivi.
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