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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32151/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Un soggetto assicurato chiedeva alla compagnia il pagamento dell’indennizzo previsto per il furto della propria autovettura, deducendo che il veicolo gli fosse stato sottratto nel maggio 2017. La compagnia aveva respinto la richiesta prima del giudizio, richiamando il fermo amministrativo del mezzo. In primo grado, davanti al Giudice di Pace, la domanda era stata rigettata perché il furto non era stato ritenuto provato e l’attore era stato considerato decaduto dalle istanze istruttorie. In appello, il Tribunale di Torino ha confermato il rigetto, ritenendo che la prova del fatto costitutivo del diritto all’indennizzo dovesse essere articolata sin dall’introduzione del giudizio ex art. 320 c.p.c., che la sola denuncia-querela non avesse valore probatorio sufficiente e che il diniego stragiudiziale fondato sul fermo amministrativo non integrasse confessione o riconoscimento del furto tale da giustificare istanze istruttorie tardive. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 116 e 320 c.p.c., sostenendo che il giudice d’appello non avrebbe considerato adeguatamente il rifiuto dell’indennizzo e che la contestazione del furto solo in giudizio sarebbe stata una nuova difesa idonea a escludere la decadenza istruttoria; con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 116 e 253 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto inidonei i capitoli di prova orale a dimostrare il furto e che fossero possibili chiarimenti integrativi in corso di assunzione della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse già esaminato il documento relativo al diniego dell’indennizzo e lo avesse motivatamente considerato non equiparabile a confessione stragiudiziale né a riconoscimento del furto, sicché l’assicurato restava onerato di provare il fatto costitutivo della pretesa sin dall’atto introduttivo davanti al Giudice di Pace. La censura mirava in sostanza a sollecitare una rivalutazione del merito e a far valere il principio di non contestazione al di fuori del processo, con profili non scrutinabili in sede di legittimità. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che la doglianza sulla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile quando non vengono specificamente allegati la decisività del mezzo, la tempestività dell’istanza e le ragioni per cui la prova sarebbe stata idonea a superare la ratio decidendi, aggiungendo che nel caso concreto le istanze istruttorie erano comunque tardive e le prove orali non avevano carattere decisivo. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa dell’intimata; è stato invece disposto l’obbligo per il ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 320 c.p.c.

    Nel giudizio davanti al Giudice di Pace, le istanze istruttorie devono essere articolate tempestivamente; non è consentito dedurre successivamente mezzi di prova se non nei limiti in cui siano resi necessari dalle difese avversarie e se l’esigenza istruttoria non fosse già esigibile sin dall’introduzione del giudizio.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, quando il giudice di merito abbia già esaminato e motivatamente apprezzato il documento prodotto.

  • art. 253 c.p.c.

    La richiesta di chiarimenti e precisazioni in sede di assunzione della prova testimoniale non può supplire alla mancata o insufficiente articolazione dei capitoli di prova né colmare lacune istruttorie rilevanti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La decisione è stata adottata in camera di consiglio con riserva di deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove previsto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato quale parametro per determinare la misura dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.

  • art. 367 c.p.

    La Corte richiama incidentalmente che la simulazione di reato integra un illecito penale, per evidenziare che la denuncia di furto può costituire al più un elemento indiziario, non una prova piena del furto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di risarcimento o di indennizzo, il creditore deve provare tempestivamente il fatto costitutivo della propria pretesa; la produzione di una denuncia-querela, da sola, non equivale a prova piena dell’evento denunciato e non esonera dall’onere probatorio.
  • Nel procedimento davanti al Giudice di Pace, la prova deve essere dedotta sin dall’atto introduttivo, salvo che sopravvengano difese della controparte che rendano necessarie nuove istanze istruttorie; la mera contestazione giudiziale del fatto non basta, di per sé, a giustificare prove tardive.
  • Il diniego stragiudiziale di una compagnia assicuratrice, fondato su una ragione difensiva diversa dal fatto costitutivo dedotto dall’assicurato, non integra confessione stragiudiziale né riconoscimento implicito del fatto stesso.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito sulla attendibilità o pertinenza delle prove già esaminate dal giudice di merito; la censura deve individuare uno specifico vizio di legittimità e, per la prova non ammessa, deve allegarne decisività, tempestività e ritualità.
  • La doglianza sulla mancata ammissione della prova testimoniale è ammissibile solo se la prova è concretamente idonea a sovvertire la decisione di merito e se il ricorrente indica con precisione quali circostanze decisive essa avrebbe dimostrato.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoProveImpugnazioni
RamiAssicurazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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