Cassazione Penale, Sentenza n. 616/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli (14/07/2023) con cui è stato rigettato l'appello avverso l'ordinanza del G.I.P. del 2/05/2023 che aveva negato la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari per il reato previsto dall'art. 416-bis c.p. Il ricorrente censura violazione di legge e vizio di motivazione per non avere considerato adeguatamente la proficua collaborazione del Cristiano con la giustizia, sostenendo che tale collaborazione dimostrerebbe la perdita di attualità dei collegamenti con l'associazione mafiosa e renderebbe inidonea la custodia in carcere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione fosse già stata decisa in sede di riesame con ordinanza non impugnata in Cassazione, producendo un giudicato cautelare endoprocessuale; non sono stati addotti elementi nuovi rispetto a quelli già valutati. La motivazione del Tribunale, che ha fondato la necessità della custodia sulla brevità della collaborazione (iniziata maggio 2022), sul ruolo apicale ricoperto nel sodalizio, sulla lunga partecipazione pregressa e sui precedenti, è stata ritenuta logicamente coerente. La Corte ha inoltre richiamato l'art. 16-octies sul fatto che la collaborazione non comporta automaticamente la revoca o sostituzione della custodia cautelare e che il giudice che procede deve verificare l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, anche sentiti il procuratore nazionale antimafia e i procuratori generali. Sono state negate le considerazioni di merito sopravvenute (es. sentenza di condanna con attenuante della collaborazione o ammissione al programma di protezione), che devono essere valutate dal giudice di merito. Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'adito del Tribunale ex art. 310 per le impugnazioni in materia cautelare; richiamata per inquadrare il rimedio già esperito dal ricorrente.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come norma procedurale ai fini della motivazione del ricorso in Cassazione (indicazione dei motivi del ricorso).
art. 23, commi 8 e 9, d.i. 28 ottobre 2020, n. 137
Norme attinenti alla trattazione del ricorso senza l'intervento delle parti (richiamate per la modalità di trattazione del procedimento).
art. 94 del d.lgs. n. 150 del 2022
Richiamato in combinato con precedenti norme per la gestione procedurale; menzionato nel contesto delle disposizioni transitorie/organizzative.
art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75
Richiamato come norma modificativa con riferimento alla prosecuzione delle modalità processuali citate precedentemente.
art. 16-octies d.l. 15 gennaio 1991 n. 8, conv. con legge 15/03/1991 n. 82
"La misura della custodia cautelare non puo' essere revocata o sostituita con altra misura meno grave per il solo fatto che la persona ... tiene o ha tenuto taluna delle condotte di collaborazione ..."
Precisazione normativa utilizzata per affermare che la collaborazione non determina automaticamente la sostituzione della custodia; occorre verifica concreta, con acquisizione del parere del procuratore nazionale antimafia e dei procuratori generali, circa l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.
art. 8 legge 12 luglio 1991, n. 203
Richiamata in quanto disciplina l'attenuante per collaborazione; la Corte segnala che il riconoscimento dell'attenuante in sede di merito non comporta di per sé la modifica delle esigenze cautelari senza la verifica concreta del giudice procedente.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e ad una somma per ricorso inammissibile; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000.
Massime di principio
- Una decisione di riesame sulle misure cautelari, se non impugnata, produce effetti preclusivi endoprocessuali: la stessa questione non può essere riproposta in Cassazione senza elementi nuovi e non valutati.
- La collaborazione con la giustizia non comporta automaticamente la revoca o la sostituzione della custodia cautelare: il giudice che procede deve verificare, anche sentiti gli organi investigativi competenti, se esistono elementi che escludono l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata.
- In Cassazione per questioni cautelari il sindacato è di legittimità: non è consentito un riesame libero degli elementi di fatto che non siano già stati preventivamente e direttamente valutati dal giudice di merito.
- Elementi di fatto sopravvenuti (es. sentenza di merito, ammissione a programmi di protezione) devono essere portati e valutati nel giudizio di merito competente; non sempre sono valutabili in sede di legittimità se non previamente verificati.
- Il tentativo di riproporre in Cassazione questioni già decise può comportare l'inammissibilità del ricorso e sanzioni economiche a carico del ricorrente (spese e somma alla Cassa delle Ammende).
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