Sentenza del 25/01/2021 n. 121 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - Operazioni esenti - Pro rata di detrazione - Operazioni accessorie - Onere della prova grava sul contribuente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava l'inclusione di determinate operazioni esenti nel calcolo della percentuale di detrazione (pro-rata) ai sensi dell'art. 19-bis del D.P.R. 633/1972 sostenendo che tali operazioni fossero meramente accessorie/occasionali e pertanto escludibili dal calcolo.
La decisione
La sentenza ha ritenuto che, secondo il D.P.R. 633/1972, la detrazione deve essere determinata applicando il pro-rata di cui all'art. 19-bis. L'esclusione di operazioni esenti dal pro-rata è ammessa solo se il contribuente dimostra la loro natura meramente accessoria o occasionale; l'onere della prova grava quindi sul contribuente. Le operazioni esenti i cui corrispettivi costituiscono una parte rilevante o principale del volume d'affari non possono essere considerate occasionali e devono essere incluse nel calcolo del pro-rata. In sostanza la contestazione del contribuente è stata respinta e il calcolo effettuato dall'Amministrazione è stato confermato.
Norme richiamate
D.P.R. 633/1972, art. 19-bis
art. 19-bis D.P.R. 633/1972
Stabilisce il metodo per determinare il pro-rata di detrazione dell'IVA quando il soggetto svolge operazioni imponibili e operazioni esenti. Le operazioni esenti possono essere escluse dal calcolo solo se hanno natura meramente accessoria o occasionale, circostanza che deve essere provata dal contribuente.
Principio generale sull'onere della prova
Nella fattispecie l'onere di provare l'eccezionalità/accessorietà delle operazioni gravava sul contribuente: senza prova documentale e fattuale l'Amministrazione può legittimamente includere tali operazioni nel calcolo del pro-rata.
Massime di principio
- Il pro-rata ai sensi dell'art. 19-bis va calcolato includendo, salvo prova contraria, tutte le operazioni esenti che concorrono a formare il volume d'affari.
- Spetta al contribuente provare che determinate operazioni esenti sono meramente accessorie o occasionali; l'assenza di prova comporta l'inclusione nel pro-rata.
- Operazioni esenti i cui corrispettivi rappresentano una parte rilevante o principale del volume d'affari non possono essere considerate occasionali e devono essere computate nel pro-rata.
- Per sostenere l'esclusione dal pro-rata il contribuente deve produrre documentazione concreta (contratti, fatture, periodicità, rilevanza economica, finalità accessorie) che dimostri la sporadicità e l'accessorietà delle operazioni esenti.
- In sede di verifica fiscale è prudente mantenere evidenze dettagliate sulla natura delle operazioni esenti; in mancanza di tali evidenze il rischio di rettifica e di ricalcolo del pro-rata è elevato.
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