Cassazione Penale, Sentenza n. 11088/2022 del 28/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato l'obbligo di dimora per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. La difesa deduceva l'inutilizzabilità dell'intercettazione ambientale (progr. 1139) per violazione degli artt. 267 e 271 c.p.p.: sosteneva che il decreto autorizzativo del 14 agosto 2020 non autorizzava la captazione ambientale nell'autovettura della Sandon ma soltanto intercettazioni telefoniche su una utenza non specificata, e che, in mancanza di tale intercettazione, mancavano i riscontri per la gravità indiziaria, dato che le dichiarazioni di Franco Inglese sarebbero rimaste prive di riscontri individualizzanti rispetto alla cessione del 7 ottobre 2020.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. Motivi: (1) illegittimità formale della presentazione del ricorso, poiché depositato presso la cancelleria del Tribunale di Padova mentre il provvedimento era del Tribunale del Riesame di Venezia e, inoltre, trasmesso alla cancelleria competente oltre il termine di 10 giorni dalla comunicazione; (2) sul merito, carenza di autosufficienza del ricorso: la difesa non ha allegato né riprodotto il decreto del 14 agosto 2020 che avrebbe dovuto dimostrare l'asserita violazione, limitandosi a una contestazione generica, mentre il Tribunale del Riesame aveva già ritenuto che dal decreto risultasse autorizzata la captazione. Per questi motivi il ricorso è stato definito manifestamente infondato. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Norma sostanziale relativa al traffico e detenzione di stupefacenti, per la quale è stato applicato il provvedimento cautelare (obbligo di dimora).
Codice di procedura penale, art. 267
Riferita dalla difesa come norma violata in relazione alle modalità di utilizzazione delle intercettazioni; la decisione richiede che eccezioni vengano adeguatamente documentate nel ricorso.
Codice di procedura penale, art. 271
Richiamata dalla difesa in relazione all'uso delle registrazioni; la Corte ha però rilevato che l'eccezione non era dimostrata con il decreto-autorizzazione allegato.
Codice di procedura penale, art. 311, comma 3
Interpretato in combinazione con la giurisprudenza delle Sezioni Unite per stabilire il luogo di deposito del ricorso cautelare (dev'essere la cancelleria che ha emesso la decisione), con ripercussioni sulla tempestività e ammissibilità.
Codice di procedura penale, art. 582, comma 2
Richiamato per distinguere la diversa disciplina della presentazione e trasmissione degli atti e per spiegare che la data utile è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente.
Codice di procedura penale, art. 585, comma 1, lett. a
Usato per richiamare il termine generale di 15 giorni per impugnazioni cautelari reali, a confronto col termine di 10 giorni indicato per misure personali.
Codice di procedura penale, art. 613
Richiama l'obbligo di assistenza tecnica qualificata per la presentazione del ricorso in Cassazione, sottolineando la specificità del rito.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che disciplina l'onere di rifondere le spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna alle spese.
Decreto-Legge n. 137 del 2020, art. 23, comma 8
Citato quale disposizione che regola le conclusioni rese dal Pubblico Ministero nella procedura; il PM ha chiesto l'inammissibilità del ricorso ai sensi della norma.
Sentenza Sezioni Unite Cassazione n. 1626 del 24/09/2020
Giurisprudenza richiamata per affermare il criterio del luogo di presentazione del ricorso cautelare e per precisare che la data di deposito rilevante è quella presso l'ufficio competente.
Sentenza Sezioni Unite Cassazione n. 47374 del 22/06/2017
Richiamata per distinguere la disciplina delle misure reali e indicare talune deroghe sul luogo di presentazione in materia reale.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Citatasi in relazione ai criteri per l'esclusione della responsabilità per l'inammissibilità quando non sussiste colpa del ricorrente; qui impiegata per motivare la determinazione equitativa dell'ammenda.
Massime di principio
- Presentare il ricorso cautelare presso la cancelleria che ha emesso il provvedimento impugnato: il deposito in uffici diversi può determinare l'inammissibilità per tardività.
- Rispettare i termini specifici: per misure personali il termine è breve (10 giorni dalla comunicazione) e la tempestività è valutata rispetto all'ufficio competente.
- Quando si censura l'utilizzabilità di intercettazioni, occorre allegare o riprodurre nel ricorso i provvedimenti autorizzativi contestati (decreti) e fornire argomentazioni precise: deduzioni generiche non sono autosufficienti.
- Il giudice del riesame e la Cassazione valutano anche la completezza formale del ricorso; la mancanza di documentazione probatoria o di allegati essenziali può comportare il rigetto per manifesta infondatezza.
- Le dichiarazioni dei terzi prive di riscontri individualizzanti rischiano di non avere sufficiente rilevanza per la gravità indiziaria se non corroborate da elementi oggettivi (es. intercettazioni regolarmente autorizzate).
- Le questioni procedurali e di forma (luogo di deposito, termini, autosufficienza) possono essere decisive e portare all'inammissibilità indipendentemente dal merito sostanziale della censura.
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