Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35512/2024 del 20/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Orlando ha impugnato l'ordinanza che ha respinto la sua richiesta di rideterminazione della pena da espiare: chiedeva la detrazione del periodo di presofferto compreso tra il 20 dicembre 2000 e il 29 giugno 2003. La sua tesi era che i reati per cui è stato condannato (uno commesso tra il 1995-1996 e uno tra il 2016-2017) siano stati riconosciuti in continuazione e che, per effetto dell'unicità fittizia del reato continuato, la data di commissione del secondo reato debba retrodatare a quella del primo, rendendo quindi detraibile il periodo di detenzione anteriore. In via subordinata ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3 e 25 Cost., sostenendo che la norma creerebbe una disparità di trattamento a sfavore di chi ha ottemperato alla prima esecuzione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui il riconoscimento della continuazione non comporta la retrodatazione della data di commissione del reato ai fini dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.: per la detrazione del presofferto occorre scindere temporalmente gli episodi che compongono il reato continuato e si può computare soltanto la custodia cautelare o le pene subite dopo la commissione del singolo episodio per il quale si esegue la pena. Anche la censura di illegittimità costituzionale è stata respinta alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. n. 198/2014) che ha ritenuto giustificato lo sbarramento temporale per evitare effetti di impunità e per rispettare il principio secondo cui la pena deve seguire il reato. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    si computa "soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire"

    La norma limita la detraibilità del presofferto al periodo successivo alla commissione del reato per il quale si esegue la pena; non consente la retrodatazione della data di commissione del reato in caso di reato continuato.

  • art. 416-bis, cod. pen.

    Delimita il reato per cui il condannato è stato giudicato; non altera la regola temporale della detrazione del presofferto prevista dall'art. 657, comma 4.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali a carico della parte soccombente.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 198/2014

    La Corte ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 657, comma 4: lo sbarramento temporale è giustificato per evitare una riserva di impunità e perché la pena deve seguire il reato

    Conferma la costituzionalità della disciplina che esclude la detrazione di periodi di detenzione anteriori alla commissione del reato oggetto di esecuzione.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (es. sez. I, sent. n. 17531/2023; n. 27149/2024; n. 6072/2017)

    Costante orientamento secondo cui la continuazione crea un'unicità giuridica fittizia ma, ai fini temporali della fungibilità del presofferto, gli episodi devono essere considerati singolarmente e non è ammessa la retrodatazione della data di commissione del reato successivo.

Massime di principio

  • La qualificazione di reato continuato non comporta, ai fini della detrazione del presofferto ex art. 657, comma 4, cod. proc. pen., la retrodatazione della data di commissione degli episodi successivi: per il computo vanno esaminati i singoli episodi separatamente.
  • Si detrae dal periodo da eseguire solo la detenzione subita dopo la commissione del reato per il quale si esegue la pena; la detenzione anteriore si può imputare solo a reati commessi in quel periodo temporale.
  • Le censure di incostituzionalità dell'art. 657, comma 4, basate su disparità di trattamento e violazione degli artt. 3 e 25 Cost. sono, alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, difficilmente fondate.
  • In casi concreti di esecuzione di pene per più sentenze in continuazione, è essenziale verificare come la Procura/ufficio esecuzioni abbia attribuito i periodi di presofferto e fornire prova documentale sul calendario delle misure detentive per ottenere eventuali detrazioni.
  • Se si ritiene che la temporalità degli episodi sia diversa da quella ritenuta dall'ufficio esecutivo, l'azione più efficace è impugnare il provvedimento esecutivo con documenti che dimostrino la coincidenza temporale tra detenzione e specifico episodio per cui si chiede la detrazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.