Sentenza n. 844/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - della determinazione dirigenziale del Comune n. 689/2025 del 16/4/2025 recante “approvazione della graduatoria e dell’elenco dei candidati esclusi relativi al bando di concorso pubblico per il rilascio a titolo gratuito a persone fisiche di n. 13 autorizzazioni per noleggio con conducente mediante autovettura” in parte qua ove non assegna al ricorrente una delle 13 autorizzazioni; - della nota in data 29 maggio 2025 di riscontro alla diffida attorea ad intervenire in autotutela; - del verbale in data 9 aprile 2025 di riunione della Commissione e relativo allegato; - in parte qua del bando e della determina dirigenziale n. 24/99/2024 del 20 dicembre 2024 di relativa approvazione e indizione della procedura; in parte qua del “Regolamento comunale per la disciplina e la qualificazione degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo autovettura (taxi e noleggio con conducente)”; - di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e connesso, ivi inclusi, ove intervenutone il rilascio, i provvedimenti di autorizzazione al servizio NCC agli operatori risultati assegnatari delle autorizzazioni; e, conseguentemente, - per la condanna del Comune al rilascio in favore del ricorrente del provvedimento di autorizzazione al servizio NCC, oltre che per l’emanazione di tutte le misure ex art. 34 c. 1 lett. c) e/o e) CPA atti ad assicurare l’attuazione del giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria e mancata assegnazione di un’autorizzazione per noleggio con conducente all’esito di una procedura comparativa comunale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha contestato la mancata assegnazione di una delle 13 autorizzazioni gratuite per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura. Ha dedotto che la Commissione avrebbe dovuto attribuirgli 5 punti per il titolo preferenziale consistente nella disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone portatrici di handicap; con l’attribuzione di tale punteggio sarebbe risultato primo in graduatoria. Sono stati impugnati la graduatoria, l’elenco degli esclusi, il verbale della Commissione, il bando e gli atti regolamentari e presupposti, nonché, in via conseguenziale, gli eventuali provvedimenti di autorizzazione rilasciati agli altri assegnatari. È stata inoltre chiesta la condanna del Comune al rilascio dell’autorizzazione e l’adozione delle misure necessarie ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere c) ed e), c.p.a.
La decisione
Nel corso del giudizio, l’istanza cautelare del ricorrente era stata accolta con ordinanza cautelare n. 318 del 5 agosto 2025. In attuazione di tale ordinanza, il Comune ha comunicato il 10 ottobre 2025 l’assegnazione al ricorrente di un’autorizzazione NCC, subordinandone il rilascio alla presentazione della domanda e della documentazione relativa ai requisiti. L’autorizzazione è stata poi effettivamente rilasciata il 29 gennaio 2026. Poiché la pretesa sostanziale del ricorrente è stata integralmente soddisfatta, il ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e il Comune ha aderito alla richiesta. Il TAR ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare nel merito le censure sulla graduatoria e sull’attribuzione del punteggio. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione della richiesta concorde del Comune e dell’assenza di contestazioni sul punto.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Cessazione della materia del contendere
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta, rendendo non più attuale la decisione sulla domanda di annullamento.
art. 34, comma 1, lettere c) ed e), c.p.a.
Norme richiamate nella domanda per ottenere la condanna al rilascio dell’autorizzazione e l’adozione delle misure necessarie all’attuazione della pronuncia; il giudice non ne ha esaminato l’applicazione nel merito.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio amministrativo, l’amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente, facendo venir meno l’interesse attuale alla decisione sull’impugnazione.
- Quando la pretesa del ricorrente è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio, il giudice non è tenuto a esaminare nel merito i vizi dedotti contro l’atto originariamente impugnato.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere può essere accolta quando sia espressamente formulata dal ricorrente e vi sia adesione dell’amministrazione resistente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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