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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21950/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza d'appello che ha riqualificato il fatto originariamente contestato come circonvenzione di incapace (art. 643 cod. pen.) in appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.) e ha assolto l'imputata per non punibilità ai sensi dell'art. 649 cod. pen. La difesa deduce violazioni di legge e vizio di motivazione per non aver la Corte di appello verificato la condizione di procedibilità a querela prevista per il reato di appropriazione indebita alla luce della querela presentata dalla parte civile, depositata circa 22 mesi dopo la presunta consumazione del fatto (27 febbraio 2019). Si contesta inoltre che la parte civile, quale terzo danneggiato e non persona offesa, potesse essere legittimata a proporre querela e che la Corte territoriale abbia travalicato i limiti dell'impugnazione operando una riqualificazione apodittica senza adeguata motivazione e senza indicare gli elementi di prova a sostegno della nuova qualificazione, nonché abbia equivocato la ragione dell'assoluzione di primo grado (mancanza di prova vs applicazione della causa di non punibilità).

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. La Corte ha rilevato che l'appello di parte civile poteva comportare la riqualificazione del reato, ma che la Corte di appello ha motivato in modo apodittico la riqualificazione in appropriazione indebita senza spiegare (1) gli elementi probatori che la rendessero configurabile e (2) se la querela presentata fosse stata proposta da soggetto legittimato e fosse tempestiva. Ha pertanto ordinato al giudice di rinvio di valutare preliminarmente se la condotta rientri nell'art. 646 cod. pen. e, solo in caso affermativo, di verificare la legittimazione della parte civile a proporre querela e la tempestività della stessa. La Corte ha inoltre precisato che la riqualificazione aveva effetti diversi, sul piano civilistico, rispetto alla assoluzione piena di primo grado, giustificando l'interesse dell'imputata al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    norma procedurale richiamata per la celebrazione dell'udienza in pubblica udienza alla presenza delle parti

  • art. 646 cod. pen.

    norma contestata in riqualificazione quale appropriazione indebita; la Corte ha ritenuto che la riqualificazione fosse possibile ma che dovesse essere adeguatamente motivata con riferimento agli elementi di prova

  • art. 643 cod. pen.

    norma originariamente contestata (circonvenzione di incapace); il Tribunale aveva assolto per non sussistenza del fatto

  • art. 649 cod. pen.

    prevede causa di non punibilità in ipotesi di rapporti di parentela/convivenza; la Corte d'appello aveva ritenuto applicabile tale causa alla riqualificazione in appropriazione indebita, con conseguente non punibilità, ma la Cassazione ha evidenziato che la motivazione non chiariva se l'assoluzione fosse dovuta a mancanza di prova o a questa causa

  • art. 336 cod. proc. pen.

    disciplina della querela e caratteristiche formali dell'atto; la sentenza di merito aveva menzionato la querela presentata ma non aveva valutato la legittimazione del soggetto che l'ha proposta

  • art. 129 cod. proc. pen.

    richiamato tra le norme pertinenti alla motivazione e alla valutazione degli atti, nella censura di violazione di legge

  • art. 576 cod. proc. pen.

    richiamato dalla parte ricorrente in relazione ai limiti dell'impugnazione, ma la Corte ha ritenuto non applicabili le condizioni evocate dalla difesa

  • art. 597, comma 2, cod. proc. pen.

    richiamato nel ricorso; la Corte osserva che le condizioni previste non ricorrono e che il giudice d'appello ha comunque il potere di riqualificare il fatto

  • art. 652 cod. proc. pen.

    regola gli effetti dell'assoluzione con formula piena sull'azione civile; la Corte ha ricordato che l'assoluzione "perché il fatto non sussiste" preclude l'esercizio di autonoma azione civile, mentre l'assoluzione per non punibilità ai sensi dell'art. 649 non ha lo stesso effetto

  • art. 649-bis cod. pen.

    prevede la procedibilità d'ufficio per taluni reati in presenza di circostanze aggravanti a effetto speciale; la Corte ha escluso la procedibilità d'ufficio del reato di appropriazione indebita nel caso concreto per mancanza delle aggravanti richieste

  • art. 622 cod. proc. pen.

    richiamato in relazione all'assenza delle condizioni che permetterebbero di non rinviare il giudizio; la Corte ha disposto il rinvio per nuovo giudizio

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    norma sulla tutela dei dati personali: la Corte ha disposto che in caso di diffusione del provvedimento vadano omessi i dati identificativi

Massime di principio

  • Il giudice d'appello può riqualificare il fatto anche se la parte che impugna non ha esplicitamente chiesto la diversa qualificazione, ma la riqualificazione deve essere congruamente motivata e ancorata agli elementi probatori
  • Se la riqualificazione incide sulla procedibilità del reato (ad esempio trasformando la fattispecie in un reato procedibile a querela), il giudice deve esaminare espressamente la legittimazione a proporre querela e la tempestività della stessa; la mera menzione della querela non sostituisce questa verifica
  • L'assoluzione con formula "perché il fatto non sussiste" ha effetti diversi, sul piano dell'azione civile, rispetto all'assoluzione per causa di non punibilità: il giudice deve chiarire la natura dell'assoluzione perché ha rilevanza per i diritti civili delle parti
  • La parte imputata conserva interesse a proporre ricorso in Cassazione anche se assolta in appello quando la formula o la qualificazione del fatto potrebbero generare conseguenze civilistiche avverse
  • Quando il reato originario tutela un interesse diverso (es. persona offesa incapace) il diritto di querela spetta normalmente alla persona offesa e non ai terzi semplicemente danneggiati; la legittimazione del querelante va quindi verificata se la qualificazione del fatto muta
  • La procedibilità d'ufficio per reati come l'appropriazione indebita sussiste solo ove ricorrano specifiche aggravanti previste dalla norma che istituisce la procedibilità d'ufficio

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