Sentenza del 20/05/2015 n. 10357 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI BOLLO - SANZIONI - IN GENERE - Assegni bancari senza data o postdatati - Omessa regolarizzazione - Mancato versamento dell'imposta - Violazione formale - Esclusione - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il recupero dell'imposta di bollo e delle relative sanzioni su assegni bancari privi di data o postdatati, equiparati a cambiali ai fini dell'imposta. La società sosteneva che l'avviso fosse motivato in modo erroneo, che non potesse essere ritenuta responsabile per assegni emessi da terzi e che la violazione fosse meramente formale, con conseguente applicazione della continuazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 472/1997. La Corte ha invece ritenuto che, avendo ricevuto gli assegni irregolari, la società fosse solidalmente obbligata al pagamento dell'imposta e che l'omesso versamento costituisse una violazione sostanziale, non formale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi, rispettivamente perché non coglievano la motivazione effettiva della sentenza impugnata e perché privi della necessaria autosufficienza. Ha dichiarato infondato il terzo motivo, confermando che il soggetto che riceve assegni privi di data o postdatati deve regolarizzarli e pagare l'imposta di bollo. Il mancato pagamento esclude la natura meramente formale della violazione e impedisce l'applicazione della continuazione delle sanzioni. La contribuente è stata inoltre condannata al rimborso delle spese processuali, liquidate in 2.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 22
La parte che riceve un atto, documento o registro non in regola deve provvedere alla sua regolarizzazione mediante pagamento dell'imposta.
Chi riceve assegni privi di data o postdatati, anche se non ha partecipato alla loro formazione, è tenuto a regolarizzarli e risponde solidalmente dell'imposta di bollo.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 25
Costituisce la base normativa per la determinazione delle sanzioni relative alle violazioni della disciplina dell'imposta di bollo.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 31
La disciplina della regolarizzazione da parte degli uffici non trasforma l'omesso pagamento dell'imposta in una violazione meramente formale.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 9, lett. b), Tariffa, Allegato A
Gli assegni privi di data o postdatati sono equiparati alle cambiali ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 12
La continuazione o cumulo giuridico delle sanzioni non si applica quando la condotta comporta un effettivo mancato versamento dell'imposta, poiché la violazione non è meramente formale.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 16 e 17
Richiamati dalla contribuente in relazione alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni, ma non posti a fondamento dell'accoglimento delle sue doglianze.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Richiamato dalla contribuente in tema di motivazione dell'atto impositivo; la Corte ha ritenuto corretta la lettura della CTR secondo cui l'accertamento si fondava sulla ricezione degli assegni e sulla conseguente solidarietà.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 4
Impone al ricorrente per cassazione di indicare specificamente le ragioni dell'impugnazione; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
Massime di principio
- Chi riceve un documento soggetto a imposta di bollo non regolare, anche se non ne ha curato la formazione, può essere obbligato a regolarizzarlo e a versare il tributo.
- L'omesso pagamento dell'imposta costituisce normalmente una violazione sostanziale, non una semplice irregolarità formale; pertanto non è automaticamente applicabile la continuazione o il cumulo giuridico delle sanzioni.
- La responsabilità solidale del ricevente può sussistere anche se il documento è stato emesso da un terzo, purché la legge ponga a suo carico l'obbligo di regolarizzazione.
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e indicare con precisione l'errore denunciato; motivi generici o non autosufficienti sono inammissibili.
- La regolarizzazione eventualmente effettuata da un altro coobbligato può incidere sull'importo effettivamente dovuto, ma non elimina necessariamente l'accertamento della responsabilità né consente al giudice della cognizione di definire direttamente la fase esecutiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 mag 2015Sentenza del 20/05/2015 n. 10326 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 mag 2015Sentenza del 20/05/2015 n. 10331 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 mag 2015Sentenza del 20/05/2015 n. 10339 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 mag 2015Sentenza del 20/05/2015 n. 10341 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 mag 2015Sentenza del 20/05/2015 n. 10345 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 mag 2015Sentenza del 20/05/2015 n. 10346 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →