Cassazione Penale, Sentenza n. 6776/2024 del 15/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n.137 in relazione all'art. 598-bis, comma 2, c.p.p.: il difensore aveva trasmesso per PEC, in data 03/04/2023 e quindi tempestivamente rispetto all'udienza del 25/05/2023, istanza di trattazione orale; la Corte d'appello ha però deciso in camera di consiglio con rito scritto citando un disguido tecnico nella ricezione dell'istanza. Il ricorrente ha censurato la decisione per violazione del contraddittorio e della normativa emergenziale che disciplina la trattazione orale/rito camerale
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso: ha accertato che l'istanza di trattazione orale era stata tempestivamente inviata via PEC e che la Corte d'appello aveva comunque deciso in camera di consiglio. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte ha affermato che la decisione camerale non partecipata, nonostante la richiesta rituale e tempestiva di oralità, determina una nullità generale per violazione del contraddittorio. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello per un nuovo giudizio, con celebrazione dell'udienza secondo le regole dell'oralità.
Norme richiamate
art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n.137
Disciplina le modalità emergenziali di svolgimento dell'udienza di appello; riconosce la possibilità di istituire trattazioni scritte ma tutela la richiesta di trattazione orale inviata tempestivamente dal difensore
art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen.
Norma di riferimento per le decisioni in camera di consiglio nel giudizio di appello nell'ambito della disciplina emergenziale; interpretata dalla Corte come compatibile con il diritto al contraddittorio solo se non si è manifestamente richiesta l'oralità
artt. 99, 624 e 625 n.4 cod. pen.
Norme del codice penale relative ai reati contestati all'imputato nella fase di merito; nella sentenza di merito erano state ritenute applicabili e avevano determinato la condanna confermata in appello prima dell'intervento della Cassazione
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021 (Giaconi - Rv. 282172-01)
Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Giaconi, Rv. 282172 - 01
Precedente di legittimità che stabilisce che, nel periodo emergenziale, la decisione in camera di consiglio non partecipata è nulla se il difensore ha formulato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, per violazione del contraddittorio
Massime di principio
- La richiesta tempestiva e rituale di trattazione orale da parte del difensore impedisce alla Corte di decidere in camera di consiglio senza udienza: la decisione è annullabile per violazione del contraddittorio.
- Problemi tecnici nella ricezione di una istanza (anche dell'ufficio giudiziario) non privano il difensore del diritto all'oralità se è provabile l'invio tempestivo; il giudice deve accertare la realtà dei fatti prima di procedere per scritto.
- La nullità derivante dalla decisione camerale non partecipata, nonostante la richiesta di oralità, è qualificata come nullità generale a regime intermedio e può essere dedotta in Cassazione.
- Il difensore dovrebbe documentare e conservare le ricevute di invio (PEC, notifiche alternative) e, in caso di mancata partecipazione, sollevare tempestivamente la nullità nei gradi successivi.
- Se la pubblica accusa prospetta l'improcedibilità per difetto di querela, il giudice deve verificare la regolarità della querela negli atti; se la querela risulta regolare, l'eccezione di improcedibilità non può avere effetto.
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