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Sentenza

Sentenza n. 12184/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del giudizio di non idoneità della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali presso il Centro Psicotecnico del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, di cui al provvedimento del 30 gennaio 2023, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 390 posti di vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, di cui 192 nel settore di impiego telematica della Polizia di Stato anno 2022, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 28 giugno 2022”, definito “ai sensi dell'art. 13 comma 12 del Decreto Capo Polizia del 17.07.2018, propedeutico alla emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso in argomento ed è definitivo”; - del provvedimento, ove già adottato, comunque non notificato - del quale il ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto - di esclusione del medesimo dal concorso de quo, posto che il giudizio di inidoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico all'emanazione del provvedimento di esclusione; - degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità; - della scheda del “Colloquio Collegiale” e della scheda del Perito Selettore psicologo, entrambe ricevute a seguito di accesso agli atti, nonché dei giudizi recati in tali atti; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle Disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso in oggetto, approvate con determinazione del Direttore Centrale della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato del Ministero dell'Interno e dei relativi allegati; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente e per il conseguente accertamento del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Seminerio Giuliano Maria il 19/6/2023: per l'annullamento, previa sospensione - del decreto del 07.06.2023, pubblicato in data 9 giugno 2023 sul sito ufficiale della Polizia di Stato, con cui il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ha approvato la graduatoria di merito dei candidati al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 390 posti di vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, di cui 192 nel settore di impiego telematica della Polizia di Stato anno 2022, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 28 giugno 2022”; - della graduatoria di merito dei vincitori del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 390 posti di vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, di cui 192 nel settore di impiego telematica della Polizia di Stato anno 2022”, approvata con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 07.06.2023, pubblicato in data 9 giugno 2023 sul sito ufficiale della Polizia di Stato, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente; per l'annullamento, previa sospensione dei seguenti atti, già gravati con ricorso introduttivo del giudizio - del giudizio di non idoneità della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali presso il Centro Psicotecnico del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, di cui al provvedimento del 30.01.2023, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 390 posti di vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, di cui 192 nel settore di impiego telematica della Polizia di Stato anno 2022, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 28 giugno 2022”, definito “ai sensi dell'art. 13 comma 12 del Decreto Capo Polizia del 17.07.2018, propedeutico alla emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso in argomento ed è definitivo”; - del provvedimento, ove già adottato, comunque non notificato - del quale il ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto - di esclusione del medesimo dal concorso de quo, posto che il giudizio di inidoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico all'emanazione del provvedimento di esclusione; - degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità; - della scheda del “Colloquio Collegiale” e della scheda del Perito Selettore psicologo, entrambe ricevute a seguito di accesso agli atti, nonché dei giudizi recati in tali atti; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle Disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso in oggetto, approvate con determinazione del Direttore Centrale della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato del Ministero dell'Interno e dei relativi allegati; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente e per il conseguente accertamento già richiesto con ricorso introduttivo del giudizio del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.

Giustizia amministrativa202305916

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità agli accertamenti attitudinali e conseguenti atti di esclusione dal concorso, nonché graduatoria di merito nella parte lesiva della posizione del candidato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità emesso il 30 gennaio 2023 dalla Commissione per gli Accertamenti Attitudinali presso il Centro Psicotecnico della Polizia di Stato, ritenuto propedeutico all'esclusione dal concorso pubblico per 390 vice ispettori tecnici della Polizia di Stato. Sono stati inoltre impugnati gli atti e i verbali posti a fondamento della valutazione, le schede del colloquio collegiale e del perito selettore psicologo, le disposizioni concorsuali sugli accertamenti attitudinali ove interpretate in senso sfavorevole, l'eventuale provvedimento di esclusione e, con motivi aggiunti, il decreto del 7 giugno 2023 di approvazione della graduatoria di merito, nella parte pregiudizievole per il ricorrente. Era stato chiesto l'annullamento degli atti e l'accertamento del diritto a essere dichiarato idoneo. L'amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto. Il testo non espone specifiche censure di legittimità ulteriori rispetto alla contestazione del giudizio di non idoneità e degli atti conseguenti.

La decisione

Il TAR ha preso atto della dichiarazione depositata dal ricorrente il 12 marzo 2026, con la quale egli ha rappresentato di non avere più interesse alla decisione. Richiamando il principio dispositivo in senso ampio, il Collegio ha ritenuto che il ricorrente possa disporre dell'azione sino alla trattenuta della causa in decisione e che il giudice, non potendo procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, debba conformarsi alla dichiarazione. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati quindi dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito e dell'andamento del giudizio. La precedente istanza cautelare era stata respinta con ordinanza n. 2375 dell'11 maggio 2023.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    il ricorso è dichiarato improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione

    La dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento nel quadro delle disposizioni processuali applicabili.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, il ricorrente conserva la disponibilità dell'azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia.
  • Quando il ricorrente dichiara espressamente e prima della decisione di non avere più interesse alla definizione della controversia, il giudice non può decidere d'ufficio il merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, ma deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse comporta l'improcedibilità sia del ricorso introduttivo sia dei motivi aggiunti che dipendono dalla medesima controversia.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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