Sentenza n. 183/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 154/2024 resa all’esito del giudizio R.G. 442/2023 del Tribunale di Cremona - Sezione Lavoro, pubblicata in data 14 maggio 2024 e notificata in data 24 maggio 2024 (Carta Elettronica del Docente)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del Docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la Carta del Docente per tre anni scolastici, per l'importo di 500 euro annui, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, condannando l'Amministrazione a mettere a disposizione la carta o un equivalente. La sentenza era stata notificata al Ministero il 24 maggio 2024 e, nonostante la diffida trasmessa via PEC, l'Amministrazione non aveva adempiuto. La ricorrente ha chiesto l'ordine di ottemperanza e, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non ha contestato l'inadempimento, ma ha chiesto la riunione dei ricorsi seriali patrocinati, in tutto o in parte, dal medesimo studio legale, invocando gli artt. 70, 38 e 39 c.p.a. e l'art. 151 disp. att. c.p.c., nonché la riduzione delle spese di lite in ragione della trattazione unitaria.
La decisione
Il TAR ha respinto preliminarmente l'istanza di riunione, ritenendo insufficienti, ai fini della connessione oggettiva, l'identità della materia e delle questioni trattate nei ricorsi seriali e, ai fini della connessione soggettiva, la parziale identità dello studio legale patrocinatore. La finalità di contenere le spese dell'Amministrazione non può incidere negativamente sul diritto dei singoli ricorrenti vittoriosi a conseguire l'integrale ristoro delle spese legali. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 era ampiamente decorso e risultava incontestato l'inadempimento del Ministero. Il Ministero è stato condannato a dare completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per il caso di persistente inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari della direzione competente. Il commissario dovrà provvedere al pagamento o all'accredito sulla Carta del Docente, anche mediante pagamento in conto sospeso in caso di incapienza degli stanziamenti di bilancio. Il commissario interno all'Amministrazione non ha diritto a compenso. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori, per le spese del giudizio, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice amministrativo nell'imporre all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Individua tra i titoli suscettibili di ottemperanza le sentenze passate in giudicato e gli altri provvedimenti del giudice ordinario divenuti esecutivi.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce il termine dilatorio per l'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni; decorso tale termine, risultano soddisfatte le condizioni temporali per l'azione di ottemperanza.
art. 14, comma 2, l. 669/1996
Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso.
La mancanza di disponibilità sul pertinente capitolo di bilancio non impedisce l'esecuzione del titolo; il pagamento deve poter avvenire mediante l'istituto del conto sospeso.
art. 475 c.p.c.
A seguito della riforma del processo civile, per iniziare l'esecuzione forzata non è più necessaria l'apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all'originale.
artt. 70, 38 e 39 c.p.a.
Le disposizioni invocate dal Ministero sulla riunione non impongono la riunione di ricorsi seriali quando l'identità della materia e la parziale identità dei difensori non integrano una sufficiente connessione oggettiva o soggettiva.
art. 151 disp. att. c.p.c.
È stato invocato dal Ministero a sostegno della richiesta di trattazione unitaria, non ritenuta meritevole di accoglimento dal TAR.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l'Amministrazione destinataria non abbia adempiuto spontaneamente all'obbligo conformativo o di pagamento imposto dal titolo.
- Quando il titolo esecutivo è stato notificato all'Amministrazione e sono decorsi i 120 giorni previsti dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, è soddisfatto il termine dilatorio per procedere all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione e per promuovere l'ottemperanza, in presenza degli ulteriori presupposti.
- La carenza di disponibilità sul pertinente capitolo di bilancio non può impedire l'esecuzione di un titolo giudiziario nei confronti dello Stato: l'Amministrazione deve ricorrere, ove necessario, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, l. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare in caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, anche attribuendogli la facoltà di delegare l'esecuzione a funzionari competenti.
- La mera identità della materia trattata in ricorsi seriali e la parziale identità dello studio legale patrocinatore non costituiscono, da sole, sufficiente connessione oggettiva o soggettiva per disporre la riunione dei giudizi, soprattutto quando la riunione possa comprimere il diritto dei singoli ricorrenti vittoriosi al ristoro delle spese legali.
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