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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13932/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per i reati ascritti. Nei primi tre motivi egli contestava l'affermazione di responsabilità e, in particolare, la qualificazione del fatto come rapina consumata anziché tentata, chiedendo una diversa lettura delle fonti di prova e una rivalutazione del merito. Con un ulteriore motivo deduceva la particolare tenuità del fatto con riferimento all'estorsione, lamentando che il giudice di merito non avesse adeguatamente valorizzato tale profilo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi tre motivi fossero meramente reiterativi e diretti a ottenere una rivalutazione del merito, attività preclusa in sede di legittimità soprattutto in presenza di doppia conforme e di motivazione non manifestamente illogica. Il motivo sulla particolare tenuità del fatto è stato ritenuto infondato perché il giudizio sul trattamento sanzionatorio e sulla gravità complessiva dell'episodio è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, che nel caso aveva motivato in modo congruo. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è stata evocata dal ricorrente, ma la Corte ha ricordato che la relativa valutazione, nel caso concreto, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio mediante la mera prospettazione di letture alternative delle fonti di prova, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione non manifestamente illogica e vi sia doppia conforme sul punto decisivo.
  • Il controllo di legittimità sulla ricostruzione del fatto è precluso quando il giudice di merito ha già compiuto una valutazione coerente e non illogica della responsabilità, poiché la Corte di cassazione non può sovrapporre il proprio giudizio a quello dei giudici di merito.
  • La particolare tenuità del fatto, ove dedotta in relazione al trattamento sanzionatorio o alla gravità complessiva dell'episodio, è oggetto di valutazione discrezionale del giudice di merito e non può essere riconsiderata in sede di legittimità se la motivazione è congrua.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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