Cassazione Penale, Ordinanza n. 29165/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. La condanna di merito per il reato contestato è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare per il reato di furto in abitazione. Nel ricorso la difesa ha dedotto violazione di legge e carenza di motivazione, con riferimento all'art. 129 c.p.p., ma la Corte ha rilevato che i motivi erano aspecifici, perché non si confrontavano puntualmente con le argomentazioni della decisione impugnata né indicavano in modo adeguato le ragioni di diritto e i dati di fatto idonei a sorreggere una decisione diversa.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
norma incriminatrice del furto in abitazione, reato per il quale l'imputato era stato condannato in primo e secondo grado
art. 129 c.p.p.
richiamato dalla difesa come parametro per dedurre un obbligo di immediata declaratoria di cause di non punibilità o di proscioglimento
art. 581 c.p.p.
richiamato per affermare che il ricorso deve contenere l'esposizione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno dell'impugnazione
art. 591 c.p.p.
richiamato per sostenere che la mancanza di specificità dei motivi determina l'inammissibilità dell'impugnazione
Corte cost. n. 186/2000
richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e devono confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata; la mera deduzione di violazione di legge o di vizi motivazionali, senza un reale confronto con le argomentazioni del provvedimento, non è sufficiente.
- L'atto di impugnazione deve indicare in modo chiaro le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta di riforma; in difetto, il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, conseguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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