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Sentenza

Sentenza del 13/09/2023 n. 26474 - Corte di Cassazione

Processo tributario-notificazione sentenza-consegna mani impiegato Agenzia entrate Riscossione-validità- decorrenza termine breve art.51 D.L.546- sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia ha impugnato la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato inammissibile il suo appello come tardivo. La questione giuridica centrale era se la notificazione della sentenza di primo grado, eseguita dall'ufficiale giudiziario presso la sede dell'Agenzia e consegnata a mani dell'impiegato addetto, fosse idonea a far decorrere il termine breve di 60 giorni per proporre appello ai sensi dell'art. 51 D.Lgs. n. 546/1992, nonostante l'esistenza di una elezione di domicilio presso il procuratore costituito nel primo grado.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia, confermando che la notifica della sentenza effettuata a mani dell'impiegato addetto presso la sede dell'Agenzia delle Entrate Riscossione è idonea a far decorrere il termine breve di cui all'art. 51 D.Lgs. n. 546/1992, anche se la parte aveva eletto domicilio presso il proprio procuratore. La Corte ha richiamato la specialità del processo tributario (artt. 16, 17 e 38 del D.Lgs. n. 546/1992) e la prevalenza delle disposizioni tributarie sulle norme ordinarie di rito, precisando che l'eccezione della 'consegna a mani proprie' prevista dall'art. 17 resta valida anche in presenza di elezione di domicilio. Alla luce di ciò la CTR aveva correttamente ritenuto tardivo l'appello dell'Agenzia e la Corte ha pertanto respinto il ricorso. Non si provvede sulle spese per mancata attività difensiva della parte intimata.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51

    fissa il termine 'breve' di 60 giorni per proporre appello contro le sentenze delle commissioni tributarie; è il termine la cui decorrenza è stata oggetto di valutazione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38

    regola la notificazione della sentenza nel processo tributario e rinvia alle disposizioni dell'art. 16 per le modalità; la Corte interpreta il richiamo come comprensivo anche dell'art. 17 (luogo della notificazione e salvo consegna a mani proprie).

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16

    stabilisce le forme di notificazione nel rito tributario, comprese le forme dirette (raccomandata senza busta o consegna all'impiegato addetto); tali forme sono ritenute idonee a far decorrere il termine breve.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17

    individua il luogo della notificazione (domicilio eletto o, in mancanza, residenza/sede) ma salva espressamente la validità della 'consegna a mani proprie', applicabile anche in presenza di elezione di domicilio nel processo tributario.

  • Codice di procedura civile (artt. 170 e 285 c.p.c.)

    norme ordinarie che prevedono la notificazione al procuratore per le parti costituite; la Corte ha ritenuto che, per il rito tributario, queste disposizioni valgano solo in via sussidiaria e non prevalgano sulle norme speciali del decreto tributario.

  • D.L. n. 40/2010, art. 3 (conv. L. n. 73/2010)

    novellando l'art. 38 del D.Lgs. 546/1992 ha esteso le regole che agevolano la notifica diretta della sentenza, con finalità di semplificazione e accelerazione della formazione del giudicato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la disciplina speciale (D.Lgs. n. 546/1992, in particolare artt. 16, 17 e 38) prevale sulle norme ordinarie del codice di procedura civile in materia di notificazioni, salvo compatibilità; pertanto la notifica della sentenza può validamente essere eseguita mediante consegna a mani dell'impiegato addetto presso l'ufficio dell'amministrazione.
  • La 'consegna a mani proprie' prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 546/1992 conserva efficacia anche se la parte ha eletto domicilio presso un procuratore: in questo caso la notifica diretta alla sede (a mani dell'impiegato addetto) fa decorrere il termine breve per l'impugnazione.
  • Il regime è diverso rispetto al processo civile ordinario: le Sezioni Unite e la giurisprudenza di legittimità tributaria hanno escluso che l'elezione di domicilio presso il difensore renda inidonea la notifica a mani presso l'ufficio impositore o concessionario, soprattutto quando destinatario è un ente o agenzia pubblica.
  • Per le società o enti di diritto privato la consegna a mani proprie può incontrare limiti pratici (necessità di consegna al rappresentante o persona legittimata); per gli enti pubblici e agenzie fiscali la notifica all'impiegato addetto è generalmente efficace per la decorrenza dei termini.
  • Indicazioni pratiche: assicurarsi che la consegna sia effettuata all'impiegato addetto che rilasci ricevuta sulla copia, depositare la copia autentica della sentenza e la ricevuta in cancelleria come previsto dall'art. 38, considerare comunque, per maggior cautela, notificare anche il procuratore eletto (o via PEC se ammessa) per ridurre il rischio di contestazioni procedurali.

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