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Sentenza

Sentenza n. 10547/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;

Giustizia amministrativa202511662

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento in Italia di un titolo abilitante conseguito in Spagna

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza del 17 giugno 2024, avente a oggetto il riconoscimento in Italia, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016, di un titolo conseguito in Spagna e ritenuto valido per l'insegnamento di sostegno. Ha inoltre chiesto la condanna dell'Amministrazione all'adozione di un provvedimento espresso entro il termine stabilito ai sensi dell'art. 117, comma 2, c.p.a., nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e agli atti del procedimento, affermando il venir meno dell'interesse alla prosecuzione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La rinuncia non era stata notificata alle altre parti nelle forme previste dall'art. 84, comma 3, c.p.a. Tuttavia, la dichiarazione depositata dal ricorrente è stata ritenuta un fatto univoco idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. In applicazione del principio dispositivo e dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., il Collegio ha quindi dichiarato l'improcedibilità senza esaminare nel merito la legittimità del silenzio né le domande di condanna e di nomina del commissario ad acta. Le spese di lite sono state integralmente compensate in considerazione della valutazione globale della controversia e del relativo esito.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base della domanda di condanna dell'Amministrazione all'adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito dal giudice; la domanda non è stata esaminata nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    In presenza della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il giudice dichiara l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    La rinuncia al ricorso e agli atti del giudizio deve essere notificata alle altre parti; l'inosservanza di tale forma non impedisce tuttavia al giudice di valorizzare la dichiarazione come fatto univoco dimostrativo della sopravvenuta carenza di interesse.

  • d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206

    È indicato quale disciplina normativa dell'istanza di riconoscimento in Italia del titolo abilitante conseguito in Spagna.

  • d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15

    È richiamato quale normativa modificativa del d.lgs. n. 206/2007 applicabile al procedimento di riconoscimento del titolo.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso non notificata alle altre parti ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a. non produce gli effetti propri della rinuncia rituale, ma può essere valutata dal giudice, quando costituisca un fatto univoco, come manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
  • Quando dagli atti emerga in modo univoco che il ricorrente non ha più interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare le censure di merito e le domande consequenziali.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilitàRiconoscimento dei titoli di studio
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoImmigrazione e cittadinanza
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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