Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 12/05/2017 n. 11810 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava la cartella di pagamento di Euro 11.221,59 relativa a imposte di registro, ipotecaria e catastale per il 1997, sostenendo che l'iscrizione a ruolo fosse tardiva ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 602/1973. Gli avvisi di liquidazione, notificati il 20 ottobre 2003, erano divenuti definitivi il 19 dicembre 2003; secondo la contribuente, il ruolo avrebbe dovuto essere formato entro il 31 dicembre 2004, mentre era stato formato il 29 aprile 2005. La ricorrente denunciava inoltre l'omessa pronuncia della CTR e invocava il giudicato esterno formatosi in una causa promossa dal coobbligato solidale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che, per l'imposta di registro, non si applica il termine decadenziale per l'iscrizione a ruolo previsto dall'art. 17 del D.P.R. n. 602/1973, bensì il termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall'art. 78 del D.P.R. n. 131/1986. Pertanto, la formazione del ruolo nel 2005 non era tardiva. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché assorbito dalla decisione sull'inapplicabilità dell'art. 17. È stata inoltre esclusa l'efficacia del giudicato esterno relativo al coobbligato, per mancanza di identità delle parti. M.A. è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 2.000,00, oltre alle spese per la prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 17

    le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio debbono essere resi esecutivi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo

    La Corte ha ritenuto che il termine decadenziale previsto da questa disposizione non si applichi all'imposta di registro, poiché tale tributo è escluso dall'ambito applicativo della disciplina richiamata.

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 78

    Per la riscossione dell'imposta di registro si applica il termine di prescrizione decennale, anziché il termine decadenziale previsto dall'art. 17 del D.P.R. n. 602/1973.

  • D.Lgs. n. 46/1999, art. 23

    La disciplina uniforme della riscossione mediante ruolo non è stata ritenuta estensibile all'imposta di registro, essendo riferita principalmente alle imposte sui redditi e all'IVA.

  • D.Lgs. n. 46/1999, art. 67

    si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato diverse dalle imposte sui redditi

    La disposizione non comporta, secondo la Corte, l'applicazione automatica all'imposta di registro del termine decadenziale di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 602/1973.

  • D.P.R. n. 43/1988, artt. 43 e 67

    Le norme disciplinavano la riscossione tramite concessionario anche di tributi diversi dalle imposte sui redditi, ma la successiva disciplina del D.Lgs. n. 46/1999 ha escluso l'imposta di registro dall'ambito della decadenza prevista dall'art. 17.

  • Codice civile, art. 2909

    Il giudicato sostanziale vincola le parti, i loro eredi o aventi causa; non può essere fatto valere automaticamente in un diverso giudizio tra soggetti differenti.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    La Corte ha escluso la violazione del dovere di pronuncia, ritenendo che la questione fosse assorbita dalla decisione secondo cui l'art. 17 del D.P.R. n. 602/1973 non era applicabile.

Massime di principio

  • Per i tributi di registro, ipotecari e catastali, la tardiva iscrizione a ruolo non può essere contestata automaticamente applicando il termine decadenziale dell'art. 17 del D.P.R. n. 602/1973; occorre verificare la disciplina specifica del tributo.
  • Quando si tratta di imposta di registro, il termine rilevante per la riscossione è, secondo questo orientamento, la prescrizione decennale prevista dall'art. 78 del D.P.R. n. 131/1986.
  • La definitività dell'avviso di liquidazione fa decorrere il termine per la riscossione, ma non implica necessariamente che il ruolo debba essere formato entro il termine decadenziale previsto per le imposte sui redditi.
  • Il giudicato ottenuto da un coobbligato solidale non produce automaticamente effetti nel giudizio di un altro coobbligato, se manca l'identità delle parti richiesta dall'art. 2909 c.c.
  • Prima di eccepire la tardività di una cartella occorre distinguere tra decadenza, che richiede una specifica previsione normativa, e prescrizione, che opera come termine generale del diritto alla riscossione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.