Cassazione Civile, Ordinanza n. 01838/2024 del 17/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasceva da un ricorso proposto da un ex dipendente che assumeva di avere percepito in misura inferiore al dovuto l'indennità di buonuscita, la pensione di vecchiaia, la pensione integrativa a carico del fondo integrativo impiegati e un ulteriore importo per la chiusura della posizione retributiva. Il Tribunale aveva dichiarato nullo il ricorso introduttivo per genericità; la Corte d'appello aveva ritenuto non condivisibile la nullità, ma aveva comunque rigettato l'appello osservando che la domanda, pur non nulla, era troppo generica per essere accolta nel merito, e che non poteva convertirsi la decisione in una pronuncia di rigetto nel merito in assenza di impugnazione dell'ente. Il ricorrente ha quindi proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento per contrasto tra motivazione e dispositivo e per il rischio di giudicato/ultrapetizione; 2) nullità per mancata concessione del termine di sanatoria ex art. 164 c.p.c. o per regolarizzazione ex art. 421 c.p.c.; 3) violazione delle norme sul contenuto del ricorso e sull'onere della prova, sostenendo che la domanda era sufficientemente individuata tramite i documenti e la consulenza di parte depositati, con specifica indicazione delle voci stipendiali, degli effetti pensionistici e della rivalutazione; 4) omesso esame della consulenza tecnica allegata al ricorso di primo grado. La Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi, ha riconosciuto che il giudice d'appello non poteva escludere in astratto che il contenuto della domanda fosse integrabile dai documenti allegati, ma ha ritenuto che nel caso concreto il ricorso per cassazione non riportasse in modo specifico e chiaro il tenore del ricorso introduttivo e dei passaggi peritali tali da consentire di verificare l'esatta causa petendi. Ha quindi affermato che, quando manca l'indicazione dei profili di inadempimento addebitati, difetta un elemento essenziale della domanda. Ha anche escluso che la questione potesse essere sanata in Cassazione o integrata con c.t.u., e ha precisato che, se il giudice d'appello ritiene infondata la declaratoria di nullità del ricorso di primo grado, deve decidere nel merito senza che ciò integri reformatio in peius. Tuttavia, poiché il dispositivo di appello, pur con motivazione corretta solo in parte, era conforme a diritto nel confermare la pronuncia di nullità in rito, il ricorso è stato rigettato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione e ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità. Ha però corretto la motivazione della sentenza d'appello ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c., precisando che la decisione di secondo grado deve intendersi come conferma della nullità del ricorso introduttivo di primo grado, senza preclusioni di giudicato sul merito. Ha inoltre ribadito che la domanda di pagamento deve indicare le circostanze specifiche da cui deriva l'inadempimento, non essendo sufficiente la sola allegazione del diritto di credito, e che non può essere rimessa a c.t.u. l'individuazione degli elementi essenziali della pretesa. Spese liquidate in favore dell'ente resistente.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
invocato per i vizi di nullità della sentenza/procedimento, violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo; la Corte ne ha valutato l'infondatezza nei limiti della specificità del ricorso
art. 112 c.p.c.
richiamato in relazione alla dedotta ultrapetizione e al rapporto tra motivazione e dispositivo
art. 132 c.p.c.
richiamato come parametro di nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante
art. 414 c.p.c.
richiamato quale norma sul contenuto del ricorso introduttivo del rito del lavoro, che deve consentire l'individuazione dell'oggetto della domanda
art. 421 c.p.c.
richiamato per i poteri istruttori officiosi; la Corte esclude che possano supplire alla mancata individuazione della causa petendi
art. 164 c.p.c.
richiamato per la sanatoria della nullità dell'atto introduttivo; la Corte esclude l'accoglimento della censura in mancanza di specifica richiesta nel giudizio di merito
art. 445 c.p.c.
richiamato nel ricorso come norma processuale correlata alla materia previdenziale
art. 2697 c.c.
richiamato dal ricorrente sull'onere della prova; la Corte ribadisce che prima della prova occorre una domanda sufficientemente determinata
art. 384 c.p.c.
usato per correggere la motivazione della sentenza impugnata confermando il dispositivo conforme a diritto
art. 13 d.P.R. 115/2002
menzionato nel dispositivo finale in relazione al contributo unificato aggiuntivo
Cass., S.U., 22 maggio 2012, n. 8077
richiamata sul dovere di specificità nella deduzione di questioni di rito
Cass. 8 gennaio 2020, n. 134
richiamata per il principio di specifica deduzione dei vizi processuali
Cass. 24 dicembre 2021, n. 41465
richiamata per il principio di specificità nella deduzione dei vizi processuali
Cass. 22 marzo 2018, n. 7199
richiamata per affermare che i documenti allegati al ricorso possono concorrere a integrare il contenuto della domanda
Cass. 21 settembre 2004, n. 18930
richiamata nello stesso senso sulla integrazione del contenuto della domanda tramite documenti
Cass. 16 marzo 2018, n. 6618
richiamata per il principio secondo cui, nelle obbligazioni eterodeterminate, non basta la mera indicazione del credito ma occorrono i fatti costitutivi dell'inadempimento
Cass. 17 gennaio 2014, n. 896
richiamata per affermare che la richiesta di sanatoria ex art. 164 c.p.c. va coltivata tempestivamente nel giudizio di merito
Massime di principio
- Quando si agisce per il pagamento di crediti retributivi o previdenziali eterodeterminati, la domanda è valida solo se indica in modo specifico i fatti costitutivi dell'inadempimento e non si limita a prospettare in astratto l'esistenza di un maggior credito.
- La causa petendi può essere integrata dai documenti allegati al ricorso, ma solo se dal loro contenuto sia possibile ricostruire con chiarezza l'oggetto della pretesa; non è però sufficiente un richiamo generico a documentazione o consulenze di parte.
- Se il giudice d'appello ritiene erronea la declaratoria di nullità del ricorso introduttivo, deve decidere nel merito senza che ciò configuri reformatio in peius, perché la decisione sul merito segue dall'impugnazione della statuizione di rito.
- I poteri istruttori officiosi e la consulenza tecnica non possono supplire alla mancanza degli elementi essenziali della domanda, che devono essere già desumibili dall'atto introduttivo e dai suoi allegati rilevanti.
- La denuncia di nullità processuali e la richiesta di sanatoria presuppongono una deduzione specifica e tempestiva dei relativi vizi e delle attività richieste nel giudizio di merito.
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