Cassazione Penale, Sentenza n. 3022/2023 del 24/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per lesioni personali continuate (fatti del 30/07/2012) ritenute commesse da loro nei confronti dei membri della famiglia Barrile/Giannone. Contestano: 1) vizio di motivazione e valutazione della prova (attendibilità delle parti civili); 2) mancato riconoscimento del dolo o, in via subordinata, della legittima difesa; 3) rifiuto della sospensione condizionale e non menzione della pena; 4) entità della sanzione (oltre il minimo edittale); 5) che il reato si era già estinto per prescrizione (termine massimo 7 anni e 6 mesi e periodi di sospensione computati).
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondato il quinto motivo: il termine di prescrizione per l'art. 582 cod. pen. (lesioni) era decorso al momento della decisione impugnata, anche tenendo conto dei periodi di sospensione (rinvio udienza 6/10/2015 e sospensioni legate all'emergenza Covid). Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai fini penali (estinzione del reato). Per gli effetti civili, tuttavia, la Corte ha esaminato i primi due motivi e li ha ritenuti infondati: la valutazione della Corte d'appello sulla credibilità delle dichiarazioni delle persone offese e sulla compatibilità con i referti sanitari è risultata coerente e logica, e la tesi della legittima difesa è stata esclusa (anche l'ipotesi di aggressione reciproca non integra la legittima difesa). Di conseguenza i ricorsi sono respinti ai fini civili; i motivi relativi al trattamento sanzionatorio (terzo e quarto) sono considerati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse a seguito dell'estinzione del reato.
Norme richiamate
art. 582 cod. pen.
Norma sanzionatrice delle lesioni personali; reato contestato in forma continuata ai ricorrenti e preso a riferimento per il calcolo della prescrizione.
art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.
Richiamato nella giurisprudenza citata: la decisione sull'estinzione del reato non esonera il giudice dall'esaminare le questioni relative agli interessi civili derivanti dalla sentenza impugnata.
Cass. sez. 6, n. 18889 del 28/02/2017 (Tomasi) e precedenti (Gambardella, Formis)
Principio per cui, anche se il reato è dichiarato estinto per prescrizione, il giudice d'impugnazione deve decidere sulle questioni civili derivanti dalla sentenza penale.
Cass. sez. 5, n. 47589 del 04/10/2019 (F.) e Cass. sez. 5, n. 31633 del 24/06/2008 (Biscarini)
Giurisprudenza costante che esclude la legittima difesa quando l'aggressione è reciproca e contemporanea: la difesa non è giustificata se entrambe le parti si lanciano simultaneamente all'attacco.
Massime di principio
- Verificare con estrema attenzione la decorrenza della prescrizione comprensiva di tutti i periodi di sospensione (rinvii udienza, misure straordinarie come quelle dettate per il Covid) perché può determinare l'annullamento senza rinvio della decisione penale.
- Se il reato viene dichiarato estinto per prescrizione, il giudice d'impugnazione è comunque tenuto a pronunciarsi sulle questioni civili (risarcimento e spese), che possono rimanere valide anche dopo l'estinzione penale.
- Per contestare in appello o in cassazione la valutazione della prova testimoniale occorre fornire indicazioni specifiche, autosufficienti e, se possibile, le trascrizioni/atti necessari; censure generiche sulla motivazione sono spesso inammissibili.
- La legittima difesa non è riconosciuta quando l'uso della forza è reciproco e contemporaneo: chi prende parte a una rissa rischia di non poter invocare la causa di giustificazione.
- Le impugnazioni relative al trattamento sanzionatorio (sospensione condizionale, non menzione, misura della pena) diventano ininfluenti se il reato si è estinto per prescrizione; il difensore dovrebbe quindi valutare prioritariamente il profilo prescrizionale.
- In situazioni di conflitto condominiale degenerato in rissa, la compatibilità delle lesioni con i referti medici e la coerenza temporale delle dichiarazioni possono fornire un riscontro oggettivo decisivo per la responsabilità civile e penale.
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