Cassazione Civile, Ordinanza n. 18892/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento di un lavoratore, poi dichiarato illegittimo con ordine di reintegra. Nelle more, la società datrice dispose un trasferimento del dipendente dallo stabilimento di Sora a quello di Duino, provvedimento impugnato come illegittimo. Il tribunale e poi la corte d'appello ritennero che, a seguito della reintegrazione, il lavoratore dovesse essere riammesso nella sede di provenienza, salvo successivo trasferimento solo se il datore avesse provato l'inutilizzabilità del dipendente nella sede originaria. La società ricorrente per cassazione dedusse, con un primo motivo, la violazione dell'art. 2103 c.c. e delle norme sul trasferimento, sostenendo che bastassero le ordinarie comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive riferite alla sede di destinazione e che non fosse richiesta la prova dell'inevitabilità del trasferimento o dell'impossibilità di reintegra nella sede di partenza; con un secondo motivo censurò l'omessa valutazione delle ragioni del trasferimento e della asserita scala di priorità, oltre alla pretesa inconferenza del richiamo all'obbligo di repêchage e a vizi motivazionali e processuali. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il diritto alla reintegrazione nella sede di provenienza costituisce un limite ulteriore al potere datoriale di trasferimento e che l'unica deroga è la dimostrata impossibilità di ricollocazione per insussistenza di posti compatibili nella sede originaria; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché eterogeneo e comunque irrilevante rispetto alla ratio decidendi. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso della società datrice di lavoro. Ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato illegittimo il trasferimento disposto dopo l'ordine di reintegra, ritenendo che il datore dovesse prima riammettere il lavoratore nella sede di provenienza e che potesse trasferirlo altrove solo provando l'impossibilità di reimpiego nella sede originaria per mancanza di posti compatibili. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità, distratte in favore del difensore del resistente, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2103 c.c.
Il trasferimento del lavoratore richiede comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive; in caso di reintegrazione conseguente a licenziamento illegittimo, il potere datoriale incontra un ulteriore limite: la necessità di riammettere il lavoratore nella sede di provenienza, salvo prova dell'impossibilità di ricollocazione.
art. 3 L. 604/1966
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla giustificazione del trasferimento, ma non decisivo nella motivazione della Corte.
art. 13 L. 300/1970
Costituisce il fondamento del limite al potere di trasferimento e del requisito delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
art. 18 L. 300/1970
Richiamato nel contesto dell'ordine di reintegra del lavoratore a seguito di licenziamento illegittimo.
art. 41 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della libertà d'iniziativa economica, ma ritenuto recessivo rispetto ai limiti legali al potere di trasferimento e alla reintegrazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale e la riserva della motivazione.
art. 360 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per i vizi denunciati; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per commistione di censure eterogenee.
art. 2729 c.c.
Richiamato incidentalmente per la possibilità di provare per presunzioni in alcune ipotesi di trasferimento.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nella censura del secondo motivo, dichiarata inammissibile.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nella censura del secondo motivo, dichiarata inammissibile.
art. 91 c.p.c.
Fondamento della condanna alle spese della parte soccombente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Dopo la declaratoria di illegittimità del licenziamento e l'ordine di reintegrazione, il datore di lavoro deve riammettere il lavoratore nella sede di provenienza e nelle mansioni precedentemente svolte o equivalenti, salvo che provi l'effettiva impossibilità di ricollocarlo in quella sede per mancanza di posti compatibili.
- Il trasferimento successivo alla reintegra non può essere giustificato solo con le ordinarie esigenze tecniche, organizzative e produttive della sede di destinazione: occorre una prova specifica dell'inutilizzabilità del lavoratore presso la sede originaria, quale limite ulteriore al potere datoriale.
- Quando il ricorso per cassazione cumula in modo promiscuo censure eterogenee di fatto, di diritto e processuali, il motivo è inammissibile; inoltre sono inammissibili le doglianze che non incidono sulla ratio decidendi della sentenza impugnata.
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