Sentenza n. 30/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'annullamento del decreto del Questore n. Cat.-OMISSIS-del giorno 8 maggio 2023, data di uscita del 15 maggio 2023 e notificato in data 25 maggio 2023 dal Commissariato di P.S. di Bagheria con il quale è stata rigettata l’istanza di rilascio del porto di fucile per uso caccia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio del porto di fucile per uso caccia
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore che aveva rigettato la domanda di rilascio del porto di fucile per uso caccia. Ha dedotto, in particolare, il difetto di motivazione, la contraddittorietà dell’azione amministrativa e l’ingiustificato mutamento rispetto al precedente parere favorevole del Questore, espresso nel procedimento conclusosi con la revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni. Ha inoltre sostenuto che il diniego fosse fondato esclusivamente sui rapporti di parentela con il fratello, condannato per associazione mafiosa, e con la cognata, legata a ulteriori soggetti controindicati, senza elementi riferibili personalmente al richiedente. Ha valorizzato il proprio unico precedente penale, risalente e seguito da riabilitazione, la stabile attività lavorativa e la cura della famiglia. Ha contestato anche il riferimento alla condivisione di un’autovettura con il fratello, deducendo che il veicolo era stato ceduto nel 2012.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e confermato il diniego. Ha rilevato che il porto e la detenzione di armi costituiscono ipotesi eccezionali e che l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità preventiva nella valutazione dell’affidabilità del richiedente, potendo considerare non solo condotte penalmente rilevanti direttamente riferibili all’interessato, ma anche vicende personali e il contesto familiare e sociale, quando siano sintomatici di un possibile abuso o di una disponibilità delle armi da parte di terzi controindicati. Nel caso concreto, la condanna del fratello per associazione mafiosa, il contesto familiare descritto come permeato da mafiosità e la frequentazione particolarmente assidua, documentata da 94 colloqui carcerari nell’arco di circa cinque anni, sono stati ritenuti elementi sufficienti a fondare, secondo il criterio del più probabile che non, un giudizio di non piena affidabilità. La vendita dell’autovettura non è stata ritenuta decisiva, poiché non eliminava gli ulteriori elementi del quadro istruttorio. Quanto alla pretesa contraddittorietà tra il precedente parere favorevole e il successivo diniego, il TAR ha ritenuto adeguata la relazione depositata dall’amministrazione, dalla quale emergeva che i legami familiari controindicati erano stati conosciuti solo nel successivo procedimento. L’amministrazione poteva quindi rivalutare la posizione all’esito di nuovi e più approfonditi accertamenti e di un nuovo procedimento, anche in ragione dei generali poteri di autotutela e dell’ampia discrezionalità propria della materia. Spese compensate.
Norme richiamate
artt. 11 e 43 T.U.L.P.S.
Le disposizioni sono state interpretate nel senso che il rilascio del porto d’armi presuppone una affidabilità particolarmente rigorosa e consente all’autorità di pubblica sicurezza una valutazione ampia e preventiva del rischio di abuso.
art. 416-bis c.p.
La condanna del fratello del richiedente per associazione di tipo mafioso è stata considerata elemento rilevante del contesto familiare e del giudizio prognostico sull’affidabilità nell’uso delle armi.
l. 241/1990
La disciplina generale del procedimento amministrativo è richiamata con riguardo alla comunicazione di avvio e alla possibilità dell’amministrazione di rivalutare precedenti determinazioni nell’ambito di un nuovo procedimento.
Massime di principio
- Il rilascio del porto d’armi costituisce un’ipotesi eccezionale e può essere negato o revocato quando l’amministrazione ritenga, sulla base di una valutazione preventiva e ampiamente discrezionale, che non siano escluse situazioni di possibile abuso, senza necessità di dimostrare un precedente abuso concreto.
- Nel procedimento relativo al rilascio o al rinnovo di un porto d’armi, l’amministrazione può valorizzare, oltre ai fatti penalmente rilevanti riferibili direttamente al richiedente, anche il contesto familiare e sociale nel quale questi è stabilmente inserito, quando tale contesto renda plausibile l’accessibilità delle armi da parte di soggetti controindicati o evidenzi un rischio concreto di condizionamento o abuso.
- Una frequentazione assidua e documentata con familiari gravemente controindicati, anche se non conviventi e anche se le condotte penalmente rilevanti non sono direttamente imputabili al richiedente, può costituire elemento sufficiente a fondare il diniego del porto d’armi, secondo il criterio prognostico del più probabile che non.
- La valutazione amministrativa in materia di armi ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria; pertanto, il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità di pubblica sicurezza quando il giudizio prognostico risulti ragionevole, non arbitrario e fondato su elementi istruttori concreti.
- L’amministrazione può rivalutare una precedente determinazione favorevole nell’ambito di un nuovo procedimento quando emergano successivamente elementi controindicati non conosciuti in precedenza, purché la nuova valutazione sia adeguatamente istruita e motivata.
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