Cassazione Penale, Ordinanza n. 02193/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna per il reato di minaccia. L'unico motivo dedotto denunciava una violazione di legge penale in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e, conseguentemente, al trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era priva di specificità, perché non conteneva una effettiva critica al provvedimento impugnato e si limitava a contestazioni generiche sulla correttezza della commisurazione della pena, senza riferimenti puntuali al caso concreto.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 62-bis c.p.
La doglianza riguardava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la conseguente determinazione della pena.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e puntuale alla decisione impugnata; non è sufficiente una contestazione generica della correttezza della motivazione o della misura della pena.
- La censura relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è inammissibile quando non si confronta concretamente con le ragioni poste dal giudice di merito a fondamento del diniego.
- L'inammissibilità evidente dell'impugnazione comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando siano ravvisabili profili di colpa del ricorrente.
Come è indicizzato
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