Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 02193/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna per il reato di minaccia. L'unico motivo dedotto denunciava una violazione di legge penale in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e, conseguentemente, al trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era priva di specificità, perché non conteneva una effettiva critica al provvedimento impugnato e si limitava a contestazioni generiche sulla correttezza della commisurazione della pena, senza riferimenti puntuali al caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 62-bis c.p.

    La doglianza riguardava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la conseguente determinazione della pena.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e puntuale alla decisione impugnata; non è sufficiente una contestazione generica della correttezza della motivazione o della misura della pena.
  • La censura relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è inammissibile quando non si confronta concretamente con le ragioni poste dal giudice di merito a fondamento del diniego.
  • L'inammissibilità evidente dell'impugnazione comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando siano ravvisabili profili di colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.