Sentenza n. 6431/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento del silenzio diniego/rifiuto del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria rispetto all’istanza, reiterata da ultimo in data 25.07.2024, avente ad oggetto la richiesta di riallineamento della carriera con riferimento alla qualifica di Vice Sovrintende ottenuta per meriti straordinari rispetto a quella più favorevole di Vice Sovrintendente ottenuta per via ordinaria, anche in applicazione dei principi dettati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 30.04.2024 e per l’annullamento di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali, anche se non conosciuti e per quanto di ragione; nonché per l’accertamento del diritto a vedersi riconosciuto l’allineamento della sua qualifica di Vice Sovrintendente ottenuta per meriti straordinari a quella più favorevole riconosciuta al personale che abbia invece conseguito la medesima qualifica all’esito di selezione o concorso interno, con conseguente allineamento anche della decorrenza giuridica alla data del verificarsi dei fatti e, dunque, per l’attribuzione degli effetti giuridici della promozione per merito straordinario alla qualifica corrispondente al superiore inquadramento a decorrere dalla data del 1° gennaio 2009 e per la condanna del Ministero resistente a porre in essere tutti gli atti all’uopo necessari per la corretta ricostruzione della carriera.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego o rifiuto del Ministero della Giustizia sull’istanza di riallineamento della decorrenza giuridica della qualifica di Vice Sovrintendente
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, promosso alla qualifica di Vice Sovrintendente per meriti straordinari con decorrenza 7 maggio 2015, ha chiesto il riallineamento della propria carriera alla posizione più favorevole riconosciuta al personale promosso alla medesima qualifica mediante il concorso interno bandito il 19 dicembre 2017, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2009. Ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., la disparità di trattamento e la diseguaglianza, l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 1, d.lgs. n. 443/1992 in rapporto all’art. 16, comma 1, dello stesso decreto e all’art. 77 d.P.R. n. 82/1999, nonché la violazione del principio di imparzialità di cui all’art. 1 l. n. 241/1990, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 75/2024. Il Ministero ha chiesto il rigetto sostenendo che il concorso del 2017 riguardava nove annualità e che non sarebbe stato possibile riconoscere al ricorrente la sola decorrenza del 1° gennaio 2009; ha inoltre eccepito la mancata impugnazione del bando e delle nomine concorsuali.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione relativa alla mancata impugnazione del bando e delle nomine, ritenendo che il ricorrente non avesse interesse a partecipare al concorso né a impugnare il bando, poiché la posizione dei promossi mediante concorso poteva coesistere con quella acquisita per merito straordinario, considerata la forma più elevata di ricompensa per l’attività svolta. Nel merito ha accolto il ricorso applicando i principi già affermati dalla Sezione in fattispecie analoghe e desunti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 75/2024: l’effetto distorsivo non riguarda l’illegittimità della retrodatazione riconosciuta ai vincitori del concorso, ma l’assenza di un adeguato meccanismo normativo di riallineamento per le promozioni per merito straordinario. Il diritto del ricorrente deve essere allineato alla posizione più favorevole del primo concorso successivo alla promozione straordinaria; nella fattispecie, la decorrenza deve quindi essere ricostruita dal 1° gennaio 2009, quale posizione vincitrice più risalente. L’amministrazione è stata assegnataria del termine di 30 giorni dalla comunicazione della sentenza per adottare i provvedimenti necessari alla ricostruzione giuridica della carriera. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 2.000, oltre accessori, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 54 d.lgs. n. 443/1992
La disciplina delle promozioni per merito straordinario, in assenza di un adeguato meccanismo di riallineamento, deve essere interpretata alla luce dei principi costituzionali sul progressivo sviluppo di carriera e della sentenza della Corte costituzionale n. 75/2024.
art. 16 d.lgs. n. 443/1992
La posizione più favorevole conseguita dal personale mediante il concorso interno costituisce il parametro per il riallineamento della carriera del dipendente promosso per merito straordinario.
art. 77 d.P.R. n. 82/1999
È richiamato dal ricorrente quale parametro normativo della disciplina della progressione e dell’allineamento della carriera.
art. 3 Cost.
È richiamato quale parametro del principio di eguaglianza, posto a fondamento della pretesa di eliminare la disparità derivante dall’assenza di riallineamento.
art. 97 Cost.
È richiamato quale parametro dei principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione.
art. 1 l. n. 241/1990
Il principio di imparzialità dell’azione amministrativa è stato invocato quale parametro della doverosa riconsiderazione della posizione di carriera.
art. 74 c.p.a.
Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.
La disposizione è richiamata quale base per la decisione in forma semplificata.
sentenza Corte costituzionale n. 75/2024
La pronuncia fonda il riconoscimento del diritto alla ricostruzione giuridica della carriera mediante riallineamento della posizione dei promossi per merito straordinario a quella più favorevole conseguita mediante il successivo concorso.
Massime di principio
- Quando la disciplina della progressione di carriera riconosce al personale promosso mediante concorso una decorrenza più favorevole rispetto a quella attribuita al personale promosso per merito straordinario, l’assenza di un meccanismo normativo di riallineamento può determinare una disparità incompatibile con i principi di eguaglianza e imparzialità.
- Il dipendente promosso per merito straordinario non è tenuto a impugnare il bando del concorso interno successivamente bandito né le nomine dei vincitori quando non aveva interesse a partecipare a quel concorso e la posizione concorsuale può coesistere con quella acquisita per merito straordinario.
- Il riallineamento della carriera deve essere effettuato prendendo come riferimento la posizione più favorevole del primo concorso successivamente bandito rispetto alla promozione per merito straordinario; se tale concorso comprende più annualità, la decorrenza va individuata nella posizione vincitrice più risalente.
- L’amministrazione, riconosciuto giudizialmente il diritto al riallineamento, deve adottare entro il termine assegnato dal giudice tutti gli atti necessari alla ricostruzione giuridica della carriera secondo i criteri conformativi stabiliti nella sentenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 754/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 120/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 121/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 122/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 123/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 844/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →