Cassazione Civile, Ordinanza n. 32422/2025 del 12/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice volta a ottenere dall'INPS l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del trattamento di fine rapporto maturato durante il rapporto di lavoro con una società poi dichiarata fallita. In primo grado la domanda era stata accolta, ritenendo applicabile un accordo sindacale stipulato ai sensi dell'art. 47, commi 4-bis e 5, della L. n. 428/1990, idoneo a derogare alla regola di solidarietà ex art. 2112 c.c. anche in presenza di insolvenza non sfociata in una formale procedura concorsuale, per effetto della natura in house della società cedente e in funzione di tutela dell'occupazione. La Corte d'appello aveva invece riformato la decisione, affermando che il Fondo di Garanzia tutela solo il rischio di insolvenza del datore di lavoro quando il TFR diviene esigibile alla cessazione del rapporto; poiché il rapporto era proseguito senza soluzione di continuità con la cessionaria, il TFR non era ancora esigibile e non ricorrevano i presupposti previsti dall'art. 47, comma 5, per la deroga alla solidarietà. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice denunciava violazione dell'art. 47, commi 4-bis e 5, L. n. 428/1990, in combinato disposto con gli artt. 3-5 della direttiva 2001/23/CE, sostenendo che la disciplina degli accordi sindacali dovesse applicarsi anche al caso di stato d'insolvenza non ancora sfociato in procedura concorsuale o assimilata; in via subordinata chiedeva il rinvio pregiudiziale alla CGUE per chiarire la portata della direttiva. Nelle more, tuttavia, la ricorrente ha rinunciato al ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, a seguito di un successivo orientamento di legittimità.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso formulata dalla ricorrente con memoria, rilevando che la rinuncia era stata effettuata ai sensi dell'art. 390 c.p.c. per sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio, in ragione di un orientamento giurisprudenziale sopravvenuto. Per effetto della rinuncia, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese e ha escluso l'obbligo per la ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 47, commi 4-bis e 5, L. n. 428/1990
Sono richiamati per sostenere la possibilità di accordi sindacali idonei a derogare alla disciplina dell'art. 2112 c.c.; la Corte d'appello ha però ritenuto che tale deroga operi solo nei casi espressamente previsti dalla norma, con procedura concorsuale o assimilata aperta per la liquidazione del cedente e sotto controllo pubblico.
art. 2112 c.c.
È la regola di continuità dei rapporti nel trasferimento d'azienda, inclusa la solidarietà tra cedente e cessionaria per i debiti di lavoro; secondo la decisione di merito, la sua deroga non era configurabile nel caso concreto.
artt. 3-5 direttiva 2001/23/CE
Sono invocati per sostenere un'interpretazione estensiva della disciplina del trasferimento d'azienda e degli accordi sindacali, estensione che la ricorrente chiede di chiarire anche tramite rinvio pregiudiziale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene indicato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 390 c.p.c.
È la norma in base alla quale la ricorrente ha dichiarato rinuncia al ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, richiamando la propria giurisprudenza in tema di esenzione nei casi indicati.
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente rinuncia al ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, la Corte di cassazione deve dichiarare l'estinzione del giudizio, senza esaminare il merito dei motivi di impugnazione.
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso comporta la definizione del processo in rito; la sopravvenienza di un nuovo orientamento giurisprudenziale può integrare il venir meno dell'interesse alla prosecuzione.
- La disciplina derogatoria degli accordi sindacali nel trasferimento d'azienda va applicata nei limiti rigorosi previsti dalla legge; non è sufficiente un generico richiamo alla tutela occupazionale per estendere la deroga oltre le ipotesi tipizzate.
- Il Fondo di Garanzia opera in funzione di tutela rispetto al rischio di insolvenza del datore di lavoro al momento in cui il credito da TFR diviene esigibile, e non può essere invocato prescindendo dai presupposti legali dell'esigibilità del credito e della procedura prevista dalla normativa speciale.
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