Cassazione Penale, Ordinanza n. 23282/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo un solo motivo ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p. Sosteneva che mancasse la prova della non originalità del marchio e, quindi, che non potesse ritenersi integrato il delitto di ricettazione contestato. La doglianza, però, era formulata come richiesta di una diversa lettura delle prove e di un diverso giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti probatorie, in particolare delle dichiarazioni testimoniali di una teste, profilo ritenuto estraneo al sindacato di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo tendeva a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e della attendibilità delle prove, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata aveva già illustrato in modo adeguato le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della conferma della responsabilità per il reato contestato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.
Il motivo di ricorso è stato formalmente incardinato sulle violazioni di legge, vizio di motivazione e altri profili previsti dalla norma, ma la Corte ha ritenuto che in concreto esso mirasse solo a una diversa valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità.
art. 616 c.p.p.
È stata applicata la conseguenza processuale dell'inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito prospettare una diversa lettura del materiale probatorio o una diversa valutazione dell'attendibilità delle prove, poiché il controllo di legittimità riguarda il rapporto tra motivazione e decisione e non il rapporto tra prova e decisione.
- Quando la sentenza impugnata ha già fornito una motivazione logica e completa sulla sussistenza del reato, la censura che si limita a contrapporre una ricostruzione alternativa dei fatti è inammissibile.
- La deduzione di vizi ex art. 606 c.p.p. non è sufficiente se, nella sostanza, il ricorso richiede una rivalutazione del merito non consentita alla Corte di cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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